La rotazione – ovvero il criterio della doverosa alternanza tra affidatari ed appaltatori invitati al procedimento semplificato nell’ambito sottosoglia comunitaria -, troverà una compiuta disciplina nell’ambito del regolamento attuativo (ed integrativo) del codice dei contratti.
In premessa si può subito annotare che l’articolo 11 dello schema di regolamento (rubricato “rotazione degli affidamenti e degli inviti”) da combinarsi con l’articolo 222 e quindi sulla disciplina del procedimento nel mercato elettronico, riassume delle disposizioni che rappresentano una sintesi – nella gran parte – dell’approdo a cui giunge la giurisprudenza (nel senso dell’orientamento dominante che certifica la possibilità di non applicare la rotazione in caso di procedimento semplificato “sostanzialmente” aperto a tutti gli operatori in possesso dei requisiti per essere ammessi alla competizione) con interessanti novità che meglio illuminano il percorso istruttorio che il RUP deve presidiare nella predisposizione degli atti di gara nel sotto soglia comunitario.
Compito, invero, articolato e delicato considerate le varie opzioni operative sintetizzate dallo schema di regolamento.
Vedi anche
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Possibile non applicare la rotazione, anche nel caso di scelta discrezionale sugli inviti, purchè il RUP assicuri ampia partecipazione alla “gara” (Parte I)
S. Usai (La Gazzetta degli Enti Locali 24/6/2020)
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