Legge di stabilità regionale’, in quanto una norma riguardante le gare d’appalto invade la competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall’articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza; un’altra norma in materia di concessione di servizi di trasporto pubblico locale eccede dalle competenze statutarie, e non rispetta i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, invadendo altresì la competenza riservata allo Stato in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, primo comma, e secondo comma, lett. e), della Costituzione.
Altre norme di carattere finanziario infine violano il principio di copertura finanziaria, di cui all’art. 81, comma terzo, della Costituzione, nonché i principi di armonizzazione dei bilanci e di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, della Costituzione;.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento