I rapporti tra incentivi per le funzioni tecniche ed il “tetto” del salario accessorio

19 Ottobre 2017
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È “glaciale” il riscontro (?) fornito, con la delibera n. 24/2017, dalla Sezione Autonomie al quesito posto – in tema di incentivi e tetto di spesa “fondo” del personale – dalla sezione Liguria (con la deliberazione n. 58/2017) che ha invocato un “revirement” dell’orientamento espresso con la deliberazione S.A. n. 7/2017, “senza tuttavia indicare alcun elemento nuovo di valutazione, ma riproponendo quelli in tale sede già esaminati”.

a cura di Stefano Usai

Il quesito, in realtà, è stato considerato inammissibile anche se la sezione di coordinamento delle sezioni regionali ha comunque ribadito i termini della questione e la “novità” della nuova disposizione (di cui all’articolo 113), che non è perfettamente sovrapponibile con quella del pregresso codice, così come la natura delle spese per gli incentivi ora estesi anche ai contratti di forniture e servizi (sempre che sia stato nominato il direttore dell’esecuzione secondo un inciso innestato con il decreto legislativo correttivo n. 56/2007).

Le ragioni della remissione

I termini della vicenda sono abbastanza noti. La sezione ligure ha ritenuto di non condividere la posizione espressa con la deliberazione n. 7/2017 evidenziando una serie di problematiche che rischiano di rendere la norma (art. 113) praticamente inapplicabile o con l’effetto opposto nel caso si cercasse di “omogeneizzare” i dati “nel senso che (potrebbero) esservi enti locali che nel periodo 2011/2013 (o nell’anno 2015 relativamente al trattamento accessorio) hanno erogato incentivi “tecnici” in un ammontare considerevole, in conseguenza di un piano di opere pubbliche significativo. Gli stessi si troverebbero ad avere un tetto di spesa rilevante, sia ai sensi del comma 557, sia ai sensi del comma 236, lasciando ampio spazio alla spesa di personale”.

Giungendo, pertanto, a sottoporre la questione di massima in ordine all’interpretazione della normativa disciplinante gli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai fini del rispetto dei limiti di spesa del personale “se gli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, debbano essere ricompresi nel computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, nonché ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dall’art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015”.

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