Un aspetto, noto, e che sembrava risolto è quello relativo all’ammissione nelle gare dei raggruppamenti di imprese aventi requisiti tecnici superiori a quelli indicati dalla stazione appaltante ai fini della partecipazione alla gara (i cosiddetti raggruppamenti sovrabbondanti).
Anticipando il tema principale dell’articolo si assiste di recente, anche in bandi pubblicati da Enti di rilevanza nazionale, all’introduzione del divieto di costituzione di ATI sovrabbondanti e ciò, per quanto riferito, al fine di aumentare il rigore operativo ed evitare possibili fenomeni distorsivi.
Nei corsi e ricorsi storici che hanno connotato l’ambito dei lavori pubblici si sono succedute una serie di massive indagini dalle quali il legislatore di volta in volta ha tratto spunto per l’emanazione di nuove normative tendenti a reprimere e prevenire possibili patologie.
La stessa legge quadro 109/1994 nasceva all’indomani delle note vicissitudini di “mani pulite” registrando, in tal senso un impianto altamente regolamentato e restrittivo volendo limitare , su tutte, l’adozione disinvolta ed indifferenziata dello strumento della variante ad assorbimento dell’intero ribasso d’asta.
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