Il decreto correttivo del codice finalmente approda in Gazzetta Ufficiale come decreto legislativo 56/2017, in vigore solo dal 20 maggio, pur carente della previsione sulle raccomandazioni vincolanti dell’ANAC che, proprio l’articolo 123, comma 1, lett. c) del correttivo abroga.
a cura di Stefano Usai
È nota la querelle su tale abrogazione con il coinvolgimento del Consiglio di Stato per alcune importanti considerazioni espresse nel parere 855/2016 (ovvero sullo schema di codice dei contratti ed a cui il parere 782/2017 – sullo schema decreto correttivo – opportunamente rinviava).
Consiglio di Stato, o meglio il segretariato, ha immediatamente chiarito la questione evidenziando in un comunicato stampa (del 21 aprile) di non aver mai chiesto la soppressione della norma in parola.
In questo si legge che “il Consiglio di Stato non ha chiesto la soppressione dell’art. 211 comma 2, ma una semplice riformulazione per renderlo coerente con la legge delega e con la Costituzione, salvaguardandone l’efficacia. Una riformulazione in chiave di controllo collaborativo, ispirata alla disciplina dettata dall’art. 21-bis della legge n. 287/1990, che avrebbe condotto a un rafforzamento dei poteri dell’ANAC e a una tempistica più stringente nell’attività di controllo. Inoltre avrebbe dotato l’Autorità anticorruzione di uno strumento anche più efficace della sanzione economica conseguente all’inosservanza della “raccomandazione non vincolante”.
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