RUP e commissione giudicatrice e i rapporti di incompatibilità
S. Usai (La Gazzetta degli Enti Locali 9/1/2017)
Risulta di particolare interesse, anche sotto il profilo pratico/operativo, soffermarsi sul recente pronunciamento del TAR Lombardia, Brescia, sez. II, del 19 dicembre 2016 n. 1757 che ha avuto ampio risalto – sembrerebbe – come sentenza con una certa portata chiarificatrice sulle ingarbugliate vicende sulla nomina/composizione delle commissioni di gara, sul ruolo del RUP e sul regime transitorio.
Tutto quanto alla luce delle recenti disposizioni normative, delle linee guida dell’ANAC e della necessità – in tema – di tener presente quanto disposto dalla giurisprudenza.
Della sentenza, pur autorevole, non appare chiarissimo – almeno a chi scrive – il collegamento tra compatibilità (si direbbe temporanea) del RUP e periodo transitorio fino all’avvio dell’albo dei commissari.
In realtà i due aspetti appaiono distinti e da sviluppare su piani diversi: si pensi solamente al fatto che nel sopra soglia comunitario la commissione di gara, necessariamente, sarà composta da esterni e la possibilità di avere componenti interni (sorteggiati comunque dall’albo) appare effettivamente residuale, pertanto un problema di incompatibilità neppure si porrà.
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