Focus sulla sentenza del TAR Piemonte 11 maggio 2018, n. 578
La clausola del bando di gara idonea a premiare con un punteggio aggiuntivo l’offerta dell’operatore che subappalta di meno non è discriminatoria né ingiustificatamente limitativa della libertà di stabilimento e della libera concorrenza, poiché avrebbe lo scopo di scoraggiare uno strumento per sua natura idoneo a creare problemi che si riflettono sulla corretta esecuzione dell’appalto e sul rispetto di alcune norme a carattere imperativo.
Ad affermarlo è il TAR Piemonte attraverso la sentenza 11 maggio 2018, n. 578.
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