L’offerta economicamente più vantaggiosa e l’incidenza attribuibile all’elemento prezzo, che grazie al correttivo è stata stabilita nel massimo del 30%.
a cura di di Roberto Giacometti
Capo Sezione Appalti e Contratti del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
Esprimendo il punto di vista di un operatore degli appalti, sembra opportuno ritornare su di una buona notizia per le SSAA che ha già trovato su questa Rivista on line l’intervento del suo Direttore Avv. Alessandro Massari.
Ovvero, più esattamente, si tratta dei prodromi di quella che potrebbe auspicabilmente diventare una buona notizia, grazie ad una futura ed apposita correzione al decreto correttivo del Codice D.Lgs. 50/2016.
Un “ravvedimento operoso”, una marcia indietro che potrebbe ristabilire quel tasso di (opportuna, se non debita) ragionevolezza che presentava sul punto la prima stesura del Codice.
Il tema è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed il punto in questione è l’incidenza attribuibile all’elemento prezzo, che grazie al correttivo è stata stabilita nel massimo del 30%.
Così infatti l’introdotto comma 10-bis dell’art. 95:
“La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.
A tale riguardo, la notizia è l’intervento dell’AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che un paio di mesi fa ha inviato al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri, l’atto di segnalazione AS1422, assai critico in merito alla sopra citata previsione che limita fortemente le SSAA nella valutazione discrezionale delle incidenze percentuali da attribuire all’offerta economica e a quella tecnico-qualitativa.
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