Pubblicità nelle procedure di scelta del contraente
La “trasparenza”, in generale e secondo i principi della “Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”, è legata al diritto alla libertà d’espressione che declinato nei suoi aspetti essenziali, ripreso dall’art. 21 Cost., include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera (valorizzando l’accountability nei rapporti con i cittadini), mentre negli appalti pubblici l’obbligo di trasparenza consente di garantire la concorrenza, con lo scopo di eliminare i rischi di favoritismo e arbitrarietà da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice.
L’obbligo di trasparenza, codificato come onere di pubblicità mediante l’inserimento della programmazione e dei bandi nelle piattaforme digitali (ANAC e stazioni appaltanti, c.d. profilo del committente, ex artt. 21, 22 e 29 «Principi in materia di trasparenza» del d.lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, oltre ad altre forme, G.U.U.E. o nella G.U.R.I o quotidiani, in relazione al valore, ex art. 73 del cit. Codice, nonché art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, decreto trasparenza), implica che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate (ex ante) in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara (ex Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, «Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016») o nel capitolato d’oneri, così da permettere: Continua a leggere….
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