Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012
(b.u. 15 marzo 2016, n. 11, suppl. n. 3)
Capo I
Procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Questa legge detta disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri soggetti individuati dall’articolo 5, ai fini del recepimento nell’ordinamento provinciale, nei limiti delle competenze legislative provinciali, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.
2. Questa legge, la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990), i relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture costituiscono l’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.
3. Questa legge è volta ad accrescere l’efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici, e a perseguire obiettivi di miglioramento della sostenibilità ambientale, di tutela della salute, di formazione professionale sul lavoro e di promozione di iniziative a carattere sociale.
4. Questa legge favorisce l’attuazione di misure volte a promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell’ambiente e del benessere degli animali, l’assunzione di persone con disabilità o svantaggiate, anche tramite il ricorso a particolari condizioni di esecuzione dell’appalto o della concessione.
5. Dove non è diversamente previsto gli articoli di questa legge si riferiscono agli appalti e alle concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria.
Art. 2
Principi per l’aggiudicazione dei contratti pubblici
1. L’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici devono garantire la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento, inoltre, deve rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
2. Al fine di promuovere l’integrazione socio-lavorativa di persone svantaggiate, la Provincia privilegia l’acquisto di beni e servizi con ricorso a cooperative sociali e, in generale, ad operatori economici il cui scopo principale è l’integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici. A tal fine, la Giunta provinciale definisce con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la quantità minima di servizi e di forniture acquisita dalla Provincia con ricorso a tali operatori. Tale quantità è definita percentualmente e su base triennale. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale definisce modalità idonee ad assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nella deliberazione medesima e, a tal fine, prevede anche idonee modalità di programmazione, di verifica e di monitoraggio degli acquisti previsti da questo articolo.
Art. 3
Centralità della progettazione
1. Il progetto per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di forniture e di servizi rappresenta lo strumento principale per perseguire le finalità di questa legge. Il progetto assicura il migliore rapporto qualità/prezzo della prestazione di lavori, di servizi o di forniture e individua gli aspetti economici e qualitativi per l’aggiudicazione e le condizioni di esecuzione dell’appalto, nel rispetto degli obiettivi e dei principi di questa legge. Il progetto si riferisce alla minima unità autonoma e funzionale e prevede la ripartizione in lotti, ai sensi dell’articolo 7. Il progetto assicura la qualità e l’efficacia della prestazione in relazione alle risorse messe a disposizione e la rispondenza agli obiettivi dell’amministrazione.
2. Si definisce minima unità autonoma e funzionale un lavoro, un servizio o una fornitura fruibile direttamente e indipendentemente dalla realizzazione di altri lavori, nel caso di appalti o concessioni di lavori, dall’acquisizione di altri servizi, nel caso di appalti o concessioni di servizi, o da altre forniture, nel caso di appalti di forniture, e la cui sostenibilità economica è garantita da adeguate risorse finanziarie.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici promuovono la qualità delle opere pubbliche, anche attraverso lo strumento del concorso di progettazione, valorizzando l’elemento architettonico.
Art. 4
Ruolo della Provincia
1. Per accrescere l’efficienza della spesa pubblica la Provincia promuove l’uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale normativa, anche attraverso l’osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni previsto dall’articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, e l’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, istituita dall’articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino). La Provincia, inoltre, esercita un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni aggiudicatrici, anche nei rapporti con l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e a tal fine, nel rispetto degli atti d’indirizzo dell’ANAC, adotta con deliberazioni della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l’interpretazione e l’applicazione di questa legge. Queste deliberazioni sono sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie locali o a intesa, se ciò è necessario ai sensi dell’articolo 8, comma 5 bis, della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005).
2. Per i fini del comma 1 la Provincia prevede, quale condizione per il finanziamento degli interventi e delle prestazioni cui si applica questa legge, l’applicazione della disciplina attuativa e delle linee guida da essa adottate in materia di contratti pubblici. La violazione di queste condizioni di finanziamento comporta la revoca dei contributi concessi, secondo quanto previsto dal bando relativo alla concessione dei contributi, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993).
Art. 5
Ambito di applicazione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici dei lavori, servizi e forniture sono:
a) la Provincia autonoma di Trento;
b) i comuni, le comunità e le loro forme associative o collaborative;
c) gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e tutti gli altri soggetti aggiudicatori individuati ai sensi della normativa statale, aventi sede legale nella provincia di Trento, e le associazioni, le unioni, i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti indicati da questo comma.
2. Questa legge e la restante normativa provinciale in materia di lavori, servizi e forniture si applicano anche ai seguenti appalti realizzati da soggetti diversi da quelli individuati nel comma 1:
a) lavori d’importo stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alla soglia comunitaria e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, quando si tratta dei lavori di genio civile indicati nell’allegato II della direttiva 2014/24/UE o di lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari ed edifici destinati a scopi amministrativi;
b) lavori d’importo stimato complessivo, al netto dell’IVA, superiore a 1.000.000 di euro e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993;
c) servizi e forniture d’importo stimato, al netto dell’IVA, pari o superiore alla soglia comunitaria e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, quando questi servizi e forniture sono connessi a lavori indicati nella lettera a).
3. Questa legge e la normativa provinciale in materia di lavori pubblici si applicano anche ai lavori che sono realizzati da soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.
4. In questa legge si intende per:
a) “procedure aperte”, le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta. Tra le procedure aperte rientrano, tra l’altro, la procedura aperta prevista dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e l’asta pubblica prevista dalla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990;
b) “procedure ristrette”, le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici. Nella procedura ristretta sono incluse, tra l’altro, la licitazione prevista dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, la licitazione privata e l’appalto-concorso previsti dalla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990;
c) “procedure negoziate”, le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto. Nella procedura negoziata sono incluse la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara previste dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, la trattativa privata, anche nella forma di trattativa diretta, prevista dalla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990. La trattativa privata è considerata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
Art. 6
Stima del valore degli appalti o delle concessioni
1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti, come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Quando l’amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.
2. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non va fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione della legge. Un appalto non va frazionato allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione della legge, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.
3. Il valore stimato dell’appalto, indipendentemente dal momento in cui la stima è stata fatta, deve risultare valido, ai sensi della normativa vigente, al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o, quando non è prevista un’indizione di gara, nel momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di affidamento.
4. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
5. Nel caso di partenariati per l’innovazione il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgono in tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.
6. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori e del valore stimato complessivo di tutte le forniture e di tutti i servizi che sono messi a disposizione del contraente dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che siano necessarie all’esecuzione dei lavori.
7. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, in alternativa:
a) il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, per tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio, se questo è superiore a dodici mesi.
8. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, compreso il valore stimato dell’importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o non determinabile, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
9. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
a) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
b) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e le altre forme di remunerazione.
10. Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
a) nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo per l’intera loro durata;
b) nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
11. Per le concessioni d’importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria si applica l’articolo 8 della direttiva 2014/23/UE.
Provincia di Trento: la nuova legge sugli appalti (L.P. n. 2/2016)
Trento, 11 aprile 2016
Docente
Roberta Bertolani
Avvocato amministrativista. Esperto ed autore di pubblicazioni in materia di contrattualistica pubblica.
l corso esamina i contenuti della nuova legge provinciale sui contratti di concessione e sulle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture, che recepisce le Direttive comunitarie del 2014.
Gli argomenti verranno trattati in modo da offrire una ricognizione delle principali novità rispetto alle previgenti disposizioni, evidenziando al contempo le modifiche apportate alla Legge Provinciale sui lavori pubblici.
Art. 7
Suddivisione degli appalti in lotti
1. Per favorire l’accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli appalti le amministrazioni aggiudicatrici suddividono gli appalti in lotti. I lotti sono parti di un lavoro, di un servizio o di una fornitura privi di autonomia funzionale, in quanto non fruibili direttamente e indipendentemente dalla realizzazione o dall’acquisizione di altri lavori, servizi o forniture. La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l’entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative. Il progetto di lavori prevede la sola suddivisione in lotti su base qualitativa, secondo la disciplina dei lavori sequenziali previsti dall’articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.
2. Negli appalti di lavori, servizi o forniture d’importo complessivo pari o superiore alla soglia comunitaria la suddivisione in lotti è obbligatoria. Se la suddivisione in lotti rischia di limitare la concorrenza o di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice non suddivide l’appalto in lotti e indica specificatamente le ragioni di questa scelta nell’atto di approvazione del progetto o, in assenza di progettazione, nel provvedimento a contrarre.
3. Negli appalti di lavori, servizi o forniture d’importo complessivo non superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici suddividono l’appalto in lotti quando ciò è possibile e risulta economicamente conveniente. Nell’atto di approvazione del progetto o, in assenza di progettazione, nel provvedimento a contrarre l’amministrazione aggiudicatrice motiva la mancata suddivisione dell’appalto in lotti.
4. Ai fini del calcolo del valore stimato dell’appalto ai sensi dell’articolo 6 l’amministrazione aggiudicatrice somma il valore stimato complessivo di tutti i lotti in cui l’appalto è suddiviso.
5. Quando il valore stimato complessivo di tutti i lotti è pari o superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti in base alle disposizioni applicabili per il valore del singolo lotto se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) il valore stimato al netto dell’IVA del lotto in questione è inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi, a 1.000.000 di euro per i lavori;
b) il valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 20 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture o il progetto di prestazione di servizi.
6. Negli appalti d’importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti, in base alle disposizioni applicabili per il valore del singolo lotto, se il valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture o il progetto di prestazione di servizi.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.
8. Quando è possibile presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di lotti aggiudicabili a un solo offerente. A tal fine il numero massimo di lotti per offerente è indicato nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici, inoltre, indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per individuare quali lotti aggiudicare all’offerente, quando l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporta che all’offerente dovrebbero essere aggiudicati lotti in un numero superiore al massimo.
9. Nei progetti di lavori le spese in economia previste nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione riguardano lavorazioni non progettualizzabili e non sono considerate lotti.
Art. 8
Consultazioni preliminari di mercato
1. Prima dell’avvio di una procedura di appalto le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell’appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici possono accettare o promuovere l’acquisizione di proposte o osservazioni da parte di esperti o di autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Le proposte o osservazioni possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comportino la violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
2. Sono esclusi dall’applicazione di questo articolo i servizi di architettura e ingegneria.
Art. 9
Impiego dei mezzi elettronici per la registrazione delle fasi di gara e per le comunicazioni
1. Per ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e delle amministrazioni aggiudicatrici e per garantire la trasparenza, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono un’idonea registrazione delle fasi della procedura di gara, promuovendo l’utilizzo di mezzi elettronici, secondo quanto previsto da quest’articolo. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 4, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito della procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione e la trasmissione delle offerte, sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono mezzi di comunicazione elettronici nei seguenti casi:
a) quando, a causa della natura specialistica del contratto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiede strumenti, dispositivi o formati di file che non sono al momento disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
b) quando i programmi in grado di gestire i formati di file adatti a descrivere le offerte utilizzano formati di file non gestibili mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili o protetti da licenza di proprietà esclusiva e che non è possibile mettere a disposizione perché siano scaricati o per farne un uso remoto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice;
c) quando l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede programmi o attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili per le amministrazioni aggiudicatrici;
d) quando i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non è possibile trasmettere per mezzo di strumenti elettronici.
3. Nei casi individuati dal comma 2 le amministrazioni aggiudicatrici individuano le modalità di comunicazione privilegiando, comunque, il ricorso, anche solo parziale, ai mezzi di comunicazione elettronici.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono mezzi di comunicazione elettronici quando l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici o per proteggere informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello di protezione talmente elevato da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici generalmente a disposizione degli operatori economici o che è possibile mettere loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso, ai sensi del comma 8.
5. Quando le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono il ricorso a mezzi di comunicazione elettronici motivano questa scelta nel provvedimento a contrarre, con riferimento alle condizioni previste dai commi 2 e 4.
6. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni attraverso l’uso di mezzi elettronici le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che siano mantenute l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronici l’amministrazione aggiudicatrice richiede un livello di sicurezza adeguato, nel rispetto del principio di proporzionalità.
7. Per i contratti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi. In questi casi le amministrazioni aggiudicatrici offrono modalità alternative di accesso, come previsto dal comma 8, fino al momento in cui tali strumenti divengono generalmente disponibili.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici, se necessario, possono prevedere l’uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, se offrono idonee modalità alternative di accesso alle informazioni. Le amministrazioni aggiudicatrici offrono idonee modalità alternative di accesso alle informazioni quando, per esempio:
a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, conformemente all’allegato VIII della direttiva 2014/24/UE, o dalla data d’invio dell’invito a presentare un’offerta. Il testo dell’avviso o dell’invito a presentare un’offerta indica l’indirizzo internet presso il quale questi strumenti e dispositivi sono accessibili;
b) assicurano che gli offerenti che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro termini pertinenti, sempreché la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all’offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un’autenticazione provvisoria fornite gratuitamente on line;
c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.
9. Agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), e le relative disposizioni di attuazione ed esecuzione.
Art. 10
Disposizioni per la progettazione e gli incarichi relativi all’architettura e all’ingegneria
1. Prima di procedere all’affidamento delle prestazioni di progettazione, l’amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto della progettazione; inoltre indica l’importo della spesa complessiva presunta, suddiviso in lavori, servizi e forniture.
2. Tutte le progettazioni garantiscono il rispetto dei seguenti principi:
a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche previste;
b) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici e alle specifiche tecniche.
3. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o trattativa negli affidamenti degli incarichi tecnici previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, compreso il collaudo statico, si applica la normativa statale. Nel rispetto della disciplina statale, il regolamento può individuare forme di riconoscimento dell’attività di coordinamento della progettazione prestata dal professionista in caso di suddivisione in lotti.
4. La progettazione definitiva è affidata congiuntamente alla progettazione esecutiva. La decisione di affidare separatamente questi livelli di progettazione è motivata dall’amministrazione aggiudicatrice.
5. Il valore stimato, relativo all’insieme di tutte le prestazioni da affidare con un unico contratto, costituisce il valore di riferimento per l’individuazione della procedura di scelta del contraente. Ai fini della scelta della procedura di affidamento i valori stimati delle prestazioni oggetto di contratti diversi all’interno della stessa opera sono sommati, se queste prestazioni sono affidate direttamente al medesimo soggetto, anche in tempi diversi. L’intenzione dell’amministrazione di affidare ulteriori prestazioni al medesimo soggetto all’interno della stessa opera è manifestata nel bando o nell’invito con indicazione del costo relativo.
6. Per l’individuazione del contraente negli affidamenti d’importo inferiore alla soglia comunitaria sono valutate le prestazioni professionali maturate negli anni dal singolo professionista e inserite nel curriculum professionale, indipendentemente dal periodo in cui sono state rese.
7. Per gli affidamenti di contratti d’importo inferiore alla soglia comunitaria i soggetti invitati devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e non devono ricorrere all’avvalimento.
8. Gli incarichi di coordinatore per la sicurezza sono affidati a un soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori, a meno che il responsabile del procedimento non ritenga opportuna la coincidenza tra queste figure. In tal caso il responsabile del procedimento motiva l’affidamento dell’incarico, esponendo le ragioni a sostegno della scelta.
Art. 11
Contenuto dei contratti per gli incarichi relativi all’architettura e all’ingegneria
1. L’amministrazione verifica la rispondenza tra le risorse offerte in sede di gara e quelle effettivamente impiegate, in particolare con riferimento all’impiego, da parte del contraente, delle risorse umane qualificate dedicate alla progettazione.
2. I contratti per gli incarichi di progettazione prevedono delle fasi di verifica della rispondenza della prestazione alle esigenze dell’amministrazione. Queste verifiche sono svolte dal responsabile del procedimento. Se l’amministrazione richiede al contraente l’introduzione di modifiche in riferimento a fasi della prestazione già svolte dal professionista, a quest’ultimo può essere riconosciuto un corrispettivo economico ulteriore se le modifiche non conseguono a prescrizioni che, secondo quanto previsto dal contratto, costituiscono condizioni per l’approvazione del progetto e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) le modifiche richieste comportano un incremento dei tempi di elaborazione del progetto;
b) le modifiche richieste comportano la completa rielaborazione di prestazioni già svolte in fasi precedenti già verificate.
Art. 12
Concorsi di progettazione
1. Quando la progettazione riguarda lavori, servizi o forniture di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo o tecnologico, l’amministrazione aggiudicatrice valuta l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione, con le modalità previste dal regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione individua anche la procedura per lo svolgimento dei concorsi di progettazione per importi pari o superiori alla soglia comunitaria, nel rispetto del diritto europeo, e per importi inferiori a tale soglia e i casi in cui il concorso di progettazione non si applica.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per stimolare le categorie professionali ad approfondire la conoscenza di soluzioni innovative, di maggiore economicità e di particolare pregio architettonico, tecnico e d’inserimento ambientale, l’amministrazione aggiudicatrice utilizza lo strumento del concorso di progettazione, con riferimento agli appalti e alle concessioni di lavori:
a) quando l’importo complessivo presunto del corrispettivo calcolato per i tre gradi di progettazione, esclusa la sicurezza, supera la soglia comunitaria, e la progettazione riguarda edifici pubblici;
b) quando l’importo complessivo presunto del corrispettivo calcolato per i tre gradi di progettazione, esclusa la sicurezza, non supera la soglia comunitaria e la progettazione riguarda la nuova realizzazione o l’ampliamento di edifici scolastici i cui lavori a base d’asta risultano superiori a 1.500.000 euro.
3. Il bando di gara prevede l’affidamento diretto al vincitore del concorso della realizzazione dei successivi livelli di progettazione necessari, e dispone il possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica relativi all’importo complessivo dei livelli progettuali da sviluppare. L’affidamento diretto al vincitore della realizzazione dei successivi livelli di progettazione necessari è effettuato se permane il possesso dei requisiti previsti dal bando e dichiarati dal vincitore.
4. Il bando di gara stabilisce la quantificazione del premio e del corrispettivo per i livelli di progettazione successivi al progetto preliminare, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione. L’ammontare complessivo dei premi da assegnare al vincitore del concorso e ai concorrenti ritenuti meritevoli non supera l’importo presunto della progettazione preliminare. Con il pagamento del premio le amministrazioni aggiudicatrici acquistano la proprietà del progetto vincitore.
Art. 13
Pubblicazione dei bandi di gara
1. In relazione all’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi di aggiudicazione e l’avviso di modifica della concessione, previsto dall’articolo 43 della direttiva 2014/23/UE, sono pubblicati secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE.
2. La pubblicazione degli atti di cui al comma 1, indipendentemente dall’importo dell’affidamento, sul sito internet dell’APAC assolve tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità a mezzo stampa sui quotidiani a livello locale e nazionale (1).
Art. 14
Partecipazione precedente di candidati o di offerenti
1. Quando un candidato o un offerente o un’impresa collegata a un candidato o a un offerente ha presentato osservazioni o proposte, a qualsiasi titolo, all’amministrazione aggiudicatrice, anche nel contesto della consultazione preliminare di mercato disciplinata dall’articolo 8, o ha comunque partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione, compresa la relativa attività di progettazione e di supporto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente in questione.
2. Le misure di garanzia della concorrenza previste dal comma 1 includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, e la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte.
3. Se il candidato o l’offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidanti o offerenti, il candidato o l’offerente è escluso dalla procedura. Prima dell’eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Negli affidamenti d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria le misure adottate sono documentate nella relazione unica prevista dall’articolo 84 della direttiva 2014/24/UE.
Art. 15
Criteri di selezione dei concorrenti nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara
1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione dei concorrenti, il regolamento di attuazione di questa legge può individuare gli elementi di valutazione previsti dall’articolo 17, comma 5, che le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano per la selezione dei concorrenti nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara.
Art. 16
Criteri di aggiudicazione
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, i contratti pubblici previsti da questa legge sono aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dall’articolo 17, comma 1.
2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
a) i contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva;
b) gli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura e per tutti i servizi di natura tecnica, fatti salvi gli incarichi il cui importo stimato dall’amministrazione non è superiore a quello stabilito dall’articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;
c) i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.
3. Gli appalti di lavori pubblici d’interesse provinciale d’importo inferiore a 2.000.000 di euro possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell’offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull’importo posto a base dell’appalto. Ai fini dell’individuazione delle offerte anomale si applica la legge provinciale sui lavori pubblici 1993.
4. I servizi e le forniture d’interesse provinciale diversi da quelli previsti dal comma 2 possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più basso se ciò è giustificato in considerazione dell’esiguità dei profili qualitativi valutabili.
5. L’amministrazione aggiudicatrice può determinare il costo ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Il costo del ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, come definiti dall’articolo 68 della direttiva 2014/24/UE.
6. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dall’amministrazione aggiudicatrice.
Art. 17
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
1. L’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all’oggetto del contratto da affidare. Il regolamento di attuazione può stabilire il peso da attribuire alla componente economica, in relazione al diverso oggetto del contratto.
2. Quando una disposizione normativa determina la misura della remunerazione di taluni servizi o impone un prezzo fisso per determinate forniture, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Allo stesso modo, per i servizi indicati nell’articolo 16, comma 2, lettera c), l’elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità. In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici valutano anche il prezzo con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all’aumentare dei ribassi, nei casi e con le modalità individuati dal regolamento di attuazione.
3. Con riferimento agli appalti, l’amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara o nell’invito gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati, se possibile, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo risulta appropriato in considerazione della rilevanza dell’elemento per l’oggetto del contratto. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive e debitamente motivate l’amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi di valutazione in ordine decrescente d’importanza.
4. Nelle concessioni l’amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi in ordine decrescente d’importanza. Se l’amministrazione aggiudicatrice riceve un’offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l’amministrazione aggiudicatrice può, in via eccezionale, modificare l’ordine degli elementi di aggiudicazione per tenere conto di questa soluzione innovativa. In tal caso l’amministrazione aggiudicatrice informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell’ordine d’importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte, nel rispetto dei termini minimi previsti dall’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE, o pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto dei termini minimi previsti dall’articolo 39, paragrafo 3, della medesima direttiva. La modifica dell’ordine non deve dare luogo a discriminazioni.
5. Gli elementi di valutazione dell’offerta, che possono essere considerati in relazione alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono, a titolo esemplificativo:
a) la qualità, compreso il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali;
b) le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o delle prestazioni;
c) l’impegno a fornire pezzi di ricambio degli impianti;
d) la qualità realizzativa, intesa quale apporto di migliorie di carattere tecnico nell’esecuzione del contratto, su aspetti puntualmente indicati nei documenti di gara;
e) la professionalità del personale incaricato dell’esecuzione del contratto;
f) l’approvvigionamento, il conferimento e l’acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d’opera utilizzati, con riferimento alla tutela dell’ambiente, anche in relazione al contesto in cui è realizzata l’opera;
g) l’organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell’ambiente e della sicurezza per i lavoratori, da valutare mediante strumenti e metodi scientifici convalidati, individuati dal regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche in una logica d’integrazione e miglioramento del piano di sicurezza;
h) la durata della realizzazione dell’opera pubblica, intesa come congruità dei tempi realizzativi rispetto a quanto previsto dalla lettera g);
i) la formazione professionale che l’appaltatore intende organizzare per il personale impiegato nell’esecuzione del contratto, intesa anche quale professionalizzazione di nuove maestranze tecniche e operative mediante contratti di lavoro e stage con premialità differenziata, se non retribuiti;
j) la qualità del fascicolo delle manutenzioni, con riferimento alla qualità dei prodotti forniti e alle loro ricadute in termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell’opera;
k) il coinvolgimento da parte del concorrente di giovani professionisti o imprese di nuova costituzione nelle procedure di gara, a condizione che agli stessi soggetti siano affidati l’esecuzione di lavori o servizi;
l) l’impegno del concorrente, in relazione alla qualità organizzativa delle risorse utilizzate, a garantire nella conduzione della commessa un’adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, con riferimento al miglior rapporto numerico tra i lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno; è valutata, inoltre, la maggiore anzianità professionale dei lavoratori, l’adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell’impresa, in relazione all’inquadramento derivante da contratti collettivi, e l’impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato;
m) il coinvolgimento da parte del concorrente delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese nell’esecuzione della prestazione, anche attraverso l’impegno ad affidare in subappalto l’esecuzione di parte della prestazione a queste imprese;
n) l’impegno del concorrente a utilizzare per l’esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale;
o) elementi attinenti alla territorialità o alla filiera corta, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
p) nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari, la preferenza per le forniture che comportano minori emissioni di anidride carbonica o che prevedono l’acquisto di prodotti alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
q) nel conferimento del servizio di ristorazione collettiva, l’utilizzo di modalità organizzative e gestionali a basso impatto ambientale, per esempio con riferimento allo smaltimento dei rifiuti o ai consumi energetici, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
r) le ricadute occupazionali, l’integrazione sociale di persone svantaggiate, l’assunzione di personale con forme contrattuali di avviamento o di reinserimento al lavoro, l’attuazione di azioni di formazione per disoccupati e giovani;
s) la tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi;
t) negli incarichi di progettazione, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a s), l’applicazione dei principi di sobrietà, l’impostazione progettuale e l’idoneità del progetto a essere suddiviso in lotti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione;
u) in caso di concessioni, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a t), la durata del contratto, la redditività, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;
v) la qualità organizzativa delle risorse umane, riferita in particolare alle modalità di gestione intese a realizzare con misure concrete la conciliazione fra lavoro e vita privata, risultante ad esempio da certificazioni – acquisite o il cui processo è avviato – quali “Family audit” o equivalenti.
Art. 18
Termini delle procedure di appalto e di concessione
1. Per rendere le procedure più veloci e più efficaci, i termini per la partecipazione alle procedure di affidamento devono essere quanto più brevi possibili, senza però creare indebiti ostacoli all’accesso di operatori economici. I commi 4 e 5 di questo articolo e i principi desumibili dal comma 3 si applicano a tutte le procedure di affidamento, indipendentemente dall’importo.
2. Nelle procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici applicano i tempi minimi previsti, per gli appalti, dalla direttiva 2014/24/UE e, per le concessioni, dalla direttiva 2014/23/UE. Per le procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici applicano tempi non superiori a quelli minimi eventualmente previsti dalla normativa statale. Sono fatti salvi i casi particolari in cui la complessità del contratto da affidare e il tempo necessario per preparare le offerte giustificano la fissazione di termini più lunghi.
3. Nelle procedure di affidamento d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici prorogano i termini per la ricezione delle offerte per consentire a tutti gli operatori economici interessati di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:
a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite dall’amministrazione aggiudicatrice almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata per l’aggiudicazione di un appalto, per motivi di urgenza ai sensi degli articoli 27, paragrafo 3, e 28, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE, il termine è di quattro giorni;
b) se l’amministrazione aggiudicatrice apporta modifiche significative ai documenti di gara.
4. La durata della proroga è proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante le amministrazioni aggiudicatrici non prorogano le scadenze.
5. Il termine assegnato alla commissione tecnica per l’espletamento delle attività di sua competenza corrisponde al tempo concesso alle imprese per la formulazione dell’offerta, incrementato del 20 per cento per ogni offerta da esaminare oltre la prima. Il termine può essere prorogato una sola volta, per giustificati motivi.
Art. 19
Elenco degli operatori economici per l’affidamento di servizi e di forniture
1. Al di fuori delle ipotesi di ricorso al mercato elettronico, per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di servizi e di forniture, a esclusione delle forniture attinenti e funzionali all’esecuzione di lavori in economia ai sensi dell’articolo 52 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, la Provincia predispone un apposito elenco telematico aperto di operatori economici, cui le amministrazioni aggiudicatrici possono accedere direttamente. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità d’iscrizione, di tenuta dell’elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all’iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all’attuazione di quest’articolo.
2. Gli interessati si iscrivono nell’elenco telematico compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa e una dichiarazione che attesta l’assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti d’idoneità professionale.
Art. 20
Avvalimento
1. L’operatore economico può soddisfare i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, individuati dagli atti di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell’articolo 38 della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni.
2. I requisiti relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali, ai sensi dell’allegato XII, parte II, lettera f), della direttiva 2014/24/UE, o alle esperienze professionali pertinenti possono essere oggetto di avvalimento solo se l’impresa ausiliaria esegue i lavori o i servizi per cui questi requisiti sono richiesti.
3. Se l’operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti, dimostra all’amministrazione aggiudicatrice la disponibilità dei mezzi necessari presentando una dichiarazione dell’impresa ausiliaria che attesti l’impegno di quest’ultima a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui l’operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto.
4. Quando l’operatore economico si avvale di un’impresa ausiliaria con riferimento a requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all’esecuzione dell’appalto, o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un’adeguata organizzazione imprenditoriale, il contratto di avvalimento indica nel dettaglio i beni, le risorse e i mezzi prestati, gli altri requisiti eventualmente richiesti all’impresa ausiliaria. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici verificano l’effettivo impiego, nell’esecuzione del contratto, dei beni, dei mezzi, delle risorse e degli altri requisiti previsti da questo comma. I requisiti previsti da questo comma devono essere posseduti dall’impresa ausiliaria, cui è vietato ottenerli con ricorso ad altri soggetti.
5. Agli operatori economici è vietato avvalersi delle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali di altri soggetti in caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture o di confronto concorrenziale previo invito.
6. Ai fini della stipulazione del contratto l’amministrazione aggiudicatrice richiede la presentazione del contratto di avvalimento.
Art. 21
Composizione delle commissioni tecniche
1. Ai fini della nomina dei componenti delle commissioni tecniche diversi dal presidente la Provincia predispone un elenco telematico aperto di liberi professionisti, dipendenti pubblici e dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’articolo 5, suddiviso per ambiti di specializzazione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità d’iscrizione, di tenuta dell’elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all’iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all’attuazione di quest’articolo.
2. Per gli affidamenti di servizi di architettura ed ingegneria, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che delle commissioni tecniche facciano parte un architetto o un ingegnere liberi professionisti regolarmente iscritti all’albo professionale.
3. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento variazioni intervenute riguardo alle informazioni inserite nell’elenco.
4. Gli interessati si iscrivono nell’elenco telematico compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa e una dichiarazione che attesti l’assenza di cause d’inconferibilità e il possesso dei requisiti d’idoneità professionale.
5. Ai commissari si applicano le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile e tutte le altre cause di astensione individuate dall’ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici.
6. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità in relazione all’oggetto del contratto o, comunque, se ricorrono esigenze oggettive e provate, il responsabile del procedimento sceglie dall’elenco telematico i componenti diversi dal presidente, nel rispetto dei principi di rotazione, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Il regolamento di attuazione può disciplinare i compensi e i rimborsi dei commissari esterni all’amministrazione aggiudicatrice e individuare i compensi massimi di tali commissari.
Art. 22
Verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare
1. Per semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e diminuire il contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici non verificano il possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici nel corso delle procedure di gara, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 24 e il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all’aggiudicatario e all’eventuale impresa ausiliaria, utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiedendo entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria all’aggiudicatario.
3. Nelle procedure ristrette in cui le amministrazioni si avvalgono della facoltà di limitare il numero dei candidati invitati a presentare offerta, le amministrazioni aggiudicatrici verificano, in sede di offerta, il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal bando di gara in capo agli offerenti, con le modalità di cui al comma 2.
4. Per la partecipazione alle procedure, l’operatore economico dichiara l’insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale, specificati dal bando di gara o dalla lettera d’invito, e allega la documentazione prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. L’operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti a norma dell’articolo 20 è tenuto a presentare, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, anche una dichiarazione attestante il ricorso all’avvalimento, la dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. L’operatore economico o l’impresa ausiliaria che si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 24 sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione.
5. Per le procedure di gara di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l’operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’articolo 59 della direttiva 2014/24/UE. Per le procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici individuano modalità semplificate per le dichiarazioni previste da questo articolo. Resta ferma la possibilità per l’operatore di utilizzare il DGUE.
6. Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare, le amministrazioni aggiudicatrici applicano il soccorso istruttorio nei casi previsti dall’articolo 23.
7. Se la prova non è fornita o non è confermato il possesso dei requisiti richiesti, le amministrazioni aggiudicatrici annullano l’aggiudicazione, procedono all’escussione della garanzia presentata a corredo dell’offerta, se dovuta, e alla segnalazione del fatto ad ANAC e, nel caso in cui l’operatore economico sia stato selezionato da elenchi telematici, alla sospensione per un periodo di due mesi. Le amministrazioni aggiudicatrici non procedono alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta.
8. A seguito dell’aggiudicazione e senza effetti sul contratto, le amministrazioni aggiudicatrici verificano a campione il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ad un operatore economico individuato tramite sorteggio, con le modalità previste dal comma 2. Se la prova non è fornita o non è confermato il possesso dei requisiti richiesti, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla segnalazione del fatto ad ANAC e, nel caso in cui l’operatore economico sia stato selezionato da elenchi telematici, alla sospensione per un periodo di due mesi.
9. L’amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.
Art. 23
Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni
1. Nei casi di mancanza, d’incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, ai regolamenti, al bando o al disciplinare di gara, l’amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di irregolarità non essenziali, o in caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la amministrazione aggiudicatrice non richiede la regolarizzazione. In caso d’inutile decorso del termine assegnatogli il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione intervenuta dopo la fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta l’applicazione di alcuna sanzione.
Art. 24
Motivi di esclusione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell’esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, della sussistenza di motivi che portano all’esclusione obbligatoria, negli appalti, ai sensi dell’articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e, nelle concessioni, ai sensi dell’articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le deroghe connesse a motivi d’interesse generale previste dalla normativa statale.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell’esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione, oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, del fatto che l’operatore economico si trova in una delle situazioni indicate nell’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, o in una delle situazioni previste dall’articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide sull’affidabilità dell’operatore.
3. L’obbligo di escludere un operatore economico si applica anche quando la persona condannata definitivamente è un componente del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.
4. Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l’esclusione dalla procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l’operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d’appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente l’esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. Questo comma non si applica all’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza.
5. Fatte salve le disposizioni statali adottate ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell’articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, se la sentenza definitiva non decide sul periodo di esclusione, questo periodo è di cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi previsti dal comma 1, di tre anni dalla data del fatto in questione nei casi previsti dal comma 2.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le violazioni delle norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o a causa di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di proprietà intellettuale.
7. L’amministrazione aggiudicatrice non esclude l’operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali quando l’esclusione risulta chiaramente sproporzionata e, in particolare, quando non sono stati pagati solo piccoli importi di imposte o di contributi previdenziali o quando l’operatore economico è stato informato dell’importo preciso dovuto a seguito della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara.
8. Se l’operatore economico si trova in una delle situazioni previste, in caso di appalti, dall’articolo 57, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e, in caso di concessioni, dall’articolo 38, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, l’amministrazione aggiudicatrice non esclude l’operatore se la normativa statale applicabile consente la prosecuzione dell’attività nelle situazioni individuate dalle disposizioni europee citate da questo comma.
Art. 25
Informazione dei candidati e degli offerenti
1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano ciascun candidato e ciascun offerente, delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione dell’appalto o della concessione o all’ammissione a un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell’eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto o una concessione per il quale è stata indetta una gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. L’amministrazione aggiudicatrice comunica:
a) a ogni candidato escluso, entro un termine non superiore ai cinque giorni dall’esclusione, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;
b) a ogni offerente escluso, entro un termine non superiore ai cinque giorni dall’esclusione, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi previsti dall’articolo 42, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/24/UE, i motivi della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) a ogni offerente che ha presentato un’offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o la concessione, o il nome delle parti dell’accordo quadro;
d) a ogni offerente che ha presentato un’offerta ammissibile, lo svolgimento e l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.
3. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni statali relative alle informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.
Art. 26
Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto
1. L’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente, con il relativo importo, e le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni e lavorazioni, appartenenti a qualsiasi categoria, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile è stabilita nella misura massima del 30 per cento del relativo importo, indicato nell’offerta. Per i servizi e le forniture tale quota è riferita all’importo complessivo del contratto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è soggetto alle seguenti condizioni:
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l’affidatario all’atto dell’affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie;
b) che l’affidatario depositi presso l’amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell’autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev’essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l’affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all’uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio;
c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l’affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
d) che nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 24.
3. Per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, prima della stipula del contratto di appalto o di concessione l’affidatario deve indicare all’amministrazione aggiudicatrice l’elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Il contraente principale deve comunicare all’amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L’amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall’affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l’avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
4. In caso di subappalto, le lavorazioni o le prestazioni indicate nel comma 2, lettera a), sono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto.
5. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell’esecuzione, verifica l’effettiva applicazione di questo comma.
6. L’amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori. Se l’appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori l’amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata.
7. Fermi restando gli obblighi informativi, di pubblicità e di trasparenza, l’amministrazione aggiudicatrice che effettua pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 73, comma 11, di questa legge e dell’articolo 118, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblica nel suo sito internet istituzionale le somme liquidate e i relativi beneficiari.
8. L’amministrazione aggiudicatrice rilascia l’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, se quest’ultima è completa dei documenti previsti dal comma 2, nel rispetto della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa 1992); il termine per il rilascio dell’autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto l’autorizzazione s’intende concessa.
9. I commi da 1 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione, quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Si applicano anche alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
10. Ai fini di quest’articolo è considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l’impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d’importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o d’importo superiore a 100.000 euro. L’affidatario deve comunicare all’amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, con il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell’affidatario, alcun divieto previsto dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
11. Il fornitore dell’affidatario e del subappaltatore, e il subcontraente indicato nel comma 10, possono comunicare all’amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all’affidatario il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d’importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.
12. Le amministrazioni aggiudicatrici non accettano cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l’affidatario intende subappaltare ai sensi del comma 2, lettera a).
13. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità e le condizioni per la sospensione dei pagamenti all’appaltatore o eventualmente al subappaltatore e ogni altro aspetto necessario all’applicazione di questo articolo.
Art. 27
Modifica dei contratti durante il periodo di validità
1. La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l’esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.
2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;
b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale, e comporta per l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
2) quando l’eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall’allegato II della direttiva 2014/23/UE;
c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
3) l’eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall’allegato II della direttiva 2014/23/UE;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);
2) all’aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto;
3) se l’amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente;
e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;
f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:
1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;
2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d’importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.
4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d’indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d’indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell’inflazione media.
5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l’applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d’appalto o di concessione, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro;
d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).
Art. 28
Finanza di progetto nei servizi
1. Per razionalizzare la spesa pubblica le amministrazioni aggiudicatrici valutano la convenienza a soddisfare bisogni di servizi con il ricorso allo strumento della concessione tramite finanza di progetto in luogo dell’appalto.
2. La valutazione è effettuata anche su proposta degli operatori privati, se il servizio oggetto della proposta non è inserito negli strumenti di programmazione dell’amministrazione o se, al momento di presentazione della proposta, il servizio non è erogato in alcun modo dall’amministrazione e non è oggetto di procedura concorsuale finalizzata all’individuazione del prestatore.
3. La proposta prevista dal comma 2 contiene uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da soggetti autorizzati, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e delle indicazioni sugli elementi di valutazione dell’offerta e sulle garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice. La proposta indica, inoltre, l’importo della spesa sostenuta per la sua predisposizione, nel limite del 2,5 per cento dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità.
4. L’amministrazione aggiudicatrice valuta le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e può adottare, nell’ambito dei suoi programmi, gli studi di fattibilità quando li ritiene di pubblico interesse, senza che ciò determini alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. Se l’amministrazione adotta gli studi di fattibilità si applica quest’articolo.
5. La fattibilità delle proposte presentate è valutata dall’amministrazione aggiudicatrice sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle tariffe, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione. L’amministrazione aggiudicatrice verifica, inoltre, l’assenza di elementi ostativi alla realizzazione della proposta. In caso di pluralità di proposte esse vengono valutate comparativamente, nel rispetto dei principi desumibili dal trattato dell’Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, di adeguata pubblicità, di non discriminazione, di parità di trattamento, di mutuo riconoscimento e di proporzionalità. A seguito della valutazione comparativa è individuato il promotore.
6. Ai fini della scelta del concessionario l’amministrazione aggiudicatrice indice una procedura ristretta per l’affidamento della concessione, con predeterminazione dei criteri selettivi e ponendo a base di gara lo studio di fattibilità dichiarato di pubblico interesse. A questa procedura possono partecipare soggetti qualificati e il proponente invitatovi, che assume la denominazione di promotore. Nella fase di scelta del concessionario il promotore può adeguare la sua proposta a quella giudicata più conveniente dall’amministrazione. In tal caso il promotore risulta affidatario della concessione.
7. Per tutto quanto non espressamente regolato da quest’articolo si applicano le disposizioni provinciali in materia di concessioni di lavori pubblici, in quanto compatibili.
Art. 29
Appalti e concessioni riservati
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e alle procedure di aggiudicazione delle concessioni a laboratori protetti e a operatori economici il cui scopo principale è l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, oppure possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L’avviso d’indizione di gara fa riferimento a quest’articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, commi 2 e 4, i contratti previsti dal comma 1 di importo inferiore a 100.000 euro possono sempre essere aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più basso.
Art. 30
Disposizioni in materia di affidamento di servizi sociali e altri servizi specifici
1. Le vigenti norme provinciali riguardanti l’affidamento dei servizi sociali e di altri servizi specifici a soggetti terzi si intendono integrate, quando il valore del contratto sia pari o superiore a 750.000 euro, dalle disposizioni direttamente applicabili del titolo III, capo I, della direttiva 2014/24/UE.
2. Agli affidamenti dei servizi previsti dal comma 1, qualora il valore del contratto sia inferiore alla soglia europea, si applicano le leggi provinciali di settore vigenti, nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento.
3. Rimane ferma la possibilità di affidare in concessione i servizi previsti da questo articolo ai sensi della direttiva 2014/23/UE.
4. Nell’affidamento dei servizi sociali, compatibilmente con la natura del servizio e con le finalità delle leggi provinciali di settore, le amministrazioni aggiudicatrici promuovono la qualità, la continuità, l’accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie d’utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti, l’innovazione e la capacità di generare capitale sociale in termini di valorizzazione delle risorse locali, ivi compreso il volontariato.
Art. 31
Misure promozionali per le microimprese, le piccole e le medie imprese e per l’accesso alle gare
1. Per promuovere e incentivare l’accesso delle microimprese al settore dei contratti pubblici, fatta salva la necessità, debitamente motivata, di ricorrere a particolari specializzazioni, i lavori fino a 100.000 euro sono affidati preferibilmente alle microimprese in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.
2. Non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell’offerta nei casi di affidamento di lavori pubblici in economia mediante cottimo fiduciario e mediante procedura negoziata, e nei casi di affidamento di servizi e forniture d’importo inferiore alla soglia comunitaria individuata per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.
3. Per le procedure diverse da quelle indicate dal comma 2 l’offerta è corredata da una garanzia pari all’1 per cento del prezzo a base di gara indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
4. La garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto è fissata nel bando di gara o nella lettera d’invito nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale e non è dovuta per i contratti di lavori pubblici d’importo non superiore a 100.000 euro, e per i contratti di servizi e forniture d’importo non superiore a 80.000 euro.
5. L’importo delle garanzie e dell’eventuale rinnovo della garanzia a corredo dell’offerta è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di questo beneficio l’operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Art. 32
Clausole sociali
1. Negli affidamenti eseguiti sul territorio provinciale si applicano disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall’eventuale contratto integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Il contratto di riferimento è individuato dalla Giunta provinciale fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. La Giunta provinciale individua le voci a specificazione delle predette condizioni economico-normative, le modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivanti dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e dell’eventuale contratto integrativo provinciale di riferimento.
2. Avendo riguardo all’articolo 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, e quando nulla è previsto in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’aggiudicatario oppure dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato con le modalità stabilite dal comma 1, in caso di cambio di gestione nell’appalto di servizi, l’aggiudicatario deve verificare la possibilità di assumere in via prioritaria il personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio-lavoratore o collaboratore, in un esame congiunto assieme alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell’appalto. L’aggiudicatario e queste organizzazioni sindacali devono incontrarsi prima dell’inizio delle attività del nuovo appalto. Entro due settimane dall’incontro, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le parti sottoscrivono un verbale di accordo che è inviato all’amministrazione aggiudicatrice. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di riunione dove, tra l’altro, l’aggiudicatario indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non riassume il personale precedentemente impiegato nell’appalto.
3. L’aggiudicatario deve eseguire il contratto anche con l’impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, quando l’amministrazione aggiudicatrice lo prevede negli atti di gara, in considerazione dell’importo del contratto e dell’intensità della manodopera coinvolta nello stesso. Il numero minimo di persone svantaggiate da impiegare durante l’esecuzione del contratto, indicativamente, corrisponde al 5 per cento delle unità lavorative complessivamente impiegate o al numero maggiore di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate individuate dall’amministrazione aggiudicatrice. Queste unità lavorative di persone svantaggiate devono essere mantenute invariate o al più incrementate durante l’esecuzione del contratto. In caso di applicazione della clausola d’imposizione prevista dal comma 2 questa clausola sociale è fatta rispettare in modo compatibile con quest’adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell’ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell’appalto. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 e dall’eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.
4. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere negli atti di gara che i soggetti aggiudicatari siano tenuti a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l’organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario.
5. L’amministrazione aggiudicatrice garantisce adeguate forme di pubblicità delle clausole sociali previste da quest’articolo, secondo quanto stabilito dalla normativa statale ed europea.
Art. 33
Verifica della correntezza delle retribuzioni
1. Il regolamento di attuazione di questa legge introduce misure volte a verificare la correntezza della retribuzione nell’esecuzione dei contratti pubblici.
Capo II
Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993
Art. 34 – Art. 66
omissis (2)
Capo III
Modificazioni della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990
Art. 67 – Art. 70
omissis (3)
Capo IV
Inserimento dell’articolo 14 bis nella legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull’energia 2012)
Art. 71
omissis (4)
Capo V
Disposizioni finali
Art. 72
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell’articolo 1, l’articolo 1 bis, i commi 1 e 2 dell’articolo 2, gli articoli 3 e 11, il comma 10 dell’articolo 20, l’articolo 21, il comma 3 dell’articolo 27, i commi 2, 3 e 6 dell’articolo 27 bis, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 28, l’articolo 28 bis, il comma 4 dell’articolo 30 bis, gli articoli 32, 33 quater, 35, 35 ter, 39, il comma 2 dell’articolo 39 bis, l’articolo 41, i commi 1, 2, 4, 4 bis, 4 ter, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell’articolo 42, l’articolo 44, l’articolo 50 quinquies, i commi 1, 2, 3, la lettera b) del comma 5 e i commi 6, 7 e 10 dell’articolo 51, l’articolo 51 bis, il comma 10 ter dell’articolo 52, gli articoli 58.27 e 58.28 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, nonché le loro seguenti modificazioni:
1) articoli 15 e 21 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6;
2) articolo 5 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5;
3) articoli 2, 5, 14, 23, 31, 38, 42, 45, 47, 50, 60, 74, 105 e 106 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10;
4) articoli 16, 21, 26, 28, 33, 39 e 49 della legge provinciale 7 aprile 2011, n. 7;
5) articolo 3 e 12 della legge provinciale 3 agosto 2012, n. 18;
6) articolo 17 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9;
b) i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 16, il comma 1 dell’articolo 20, il comma 2 dell’articolo 25, il comma 1 dell’articolo 44, gli articoli 46 e 49, i commi 7 e 8 dell’articolo 60, i commi 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 126, i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 138, gli articoli 140, 142 e 143 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici);
c) i commi 1 e 2 dell’articolo 2 bis, i commi 3 e 4 bis dell’articolo 5, i commi 1 e 2 dell’articolo 8, l’articolo 12, il comma 9 dell’articolo 20 e l’articolo 23 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, nonché l’articolo 18 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 8;
d) il comma 3 bis dell’articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
e) le disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990, diverse da quelle individuate dalle lettere precedenti e vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, che presentano contenuti difformi rispetto a questa legge e non possono essere applicate contemporaneamente alle disposizioni di quest’ultima nella disciplina del medesimo istituto.
2. Le disposizioni abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni di questa legge, secondo quanto previsto dall’articolo 73.
Art. 73
Disposizioni transitorie e finali
1. Il regolamento di attuazione può dettare la disciplina transitoria di raccordo tra le modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 apportate da questa legge e la normativa previgente; inoltre individua ulteriori disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 abrogate. Il regolamento può essere adottato per stralci ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo articolo, questa legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima.
3. L’articolo 7 si applica ai progetti di livello almeno definitivo affidati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.
4. L’articolo 9 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 per le procedure di affidamento il cui bando o la lettera d’invito sono pubblicati o inviati dopo tale data. Fino a tale data l’amministrazione aggiudicatrice individua nel bando di gara o nella lettera d’invito i mezzi di comunicazione cui fare ricorso e può decidere di applicare l’articolo 9 in tutto o in parte.
5. L’articolo 12 si applica dalla data stabilita dal regolamento di attuazione.
6. Fino alla definizione con regolamento di attuazione dei casi e delle modalità in cui il prezzo è valutato con ricorso a formule matematiche, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, in riferimento ai servizi previsti dal medesimo comma le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità.
7. L’articolo 19 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell’elenco ai sensi del medesimo articolo. La data di applicazione può essere individuata anche in modo differenziato con riferimento alle diverse sezioni dell’elenco degli operatori economici.
8. L’articolo 21 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell’elenco telematico ai sensi del medesimo articolo.
9. Gli articoli 22 e 24 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d’invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.
10. Per la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti non è richiesto il pagamento di alcuna sanzione amministrativa, anche con riferimento a violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia già divenuto definitivo alla medesima data.
11. L’articolo 26 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d’invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Nelle procedure di affidamento il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati prima di tale data, quando non è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’amministrazione, se ricorrono condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell’affidatario, provate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, dei cottimisti o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dall’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima, salvo diverse motivazioni e sentito l’affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, provvede al pagamento diretto alle mandanti di associazioni temporanee di concorrenti, alle società – anche consortili – eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori, ai subappaltatori e ai cottimisti dell’importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.
12. L’articolo 27 si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, in relazione alle modifiche non ancora approvate alla medesima data.
13. L’articolo 28 si applica alle proposte presentate dopo la data di entrata in vigore di questa legge.
14. L’articolo 30 si applica a decorrere dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/24/UE.
15. L’articolo 31 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.
16. Il comma 1 dell’articolo 32 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data individuata dalla deliberazione che individua il contratto di riferimento ai sensi del medesimo comma. I commi 2 e 3 dell’articolo 32 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.
Art. 74
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
note
(1) La sigla APAC dovrebbe riferirsi all’agenzia provinciale per gli appalti e i contratti.
(2) Articoli modificativi degli articoli 1, 1 ter, 2, 3 bis, 4, 6, 7, 17, 20, 22, 23, 23 bis, 26, 30, 30.1, 32 bis, 33, 33 ter, 36, 38, 41, 46, 46 bis, 48, 50 ter, 50 quater, 50 duodevicies, 54, 55, 58, 58.12, 58.14.1 e 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest’ultima legge.
(3) Articoli modificativi degli articoli 18, 19, 36 ter 1 e 53 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest’ultima legge.
(4) Articolo introduttivo dell’art. 14 bis nella legge provinciale sull’energia 2012; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest’ultima legge.
Provincia di Trento: la nuova legge sugli appalti (L.P. n. 2/2016)
Trento, 11 aprile 2016
Docente
Roberta Bertolani
Avvocato amministrativista. Esperto ed autore di pubblicazioni in materia di contrattualistica pubblica.
l corso esamina i contenuti della nuova legge provinciale sui contratti di concessione e sulle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture, che recepisce le Direttive comunitarie del 2014.
Gli argomenti verranno trattati in modo da offrire una ricognizione delle principali novità rispetto alle previgenti disposizioni, evidenziando al contempo le modifiche apportate alla Legge Provinciale sui lavori pubblici.
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