Definita la “linea guida” per il responsabile del procedimento (RUP) per gli appalti pubblici; le nuove tariffe catastali e diritti tavolari; le ultime modifiche a strumenti di pianificazione territoriale comunale
Si segnala che nel Bollettino n. 13 del 28/03/2017 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta provinciale n. 287 del 21/03/2017 concernente “Linea guida concernente la/il responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché concessioni”.
Questa delibera si collega alle linee guida di ANAC adottate in materia e, in particolare, la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 – Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
Per chi abbia già dato un’occhiata, in precedenza, alle linee guida in questione si sarà reso conto che esse attengono sia ad aspetti di natura organizzativa (compresa la definizione dei requisiti del RUP per lavori), sia quelli di tipo operativo (cioè sul cosa fa il responsabile in relazione alle varie fasi procedimentali).
In particolare, tali linee stabiliscono, ad esempio, che le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.
Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.
Per i lavori, il RUP deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei lavori da affidare e, per gli appalti di particolare complessità, il RUP deve possedere anche la qualifica di project manager.
La domanda è, allora, questa: queste che sono disposizioni tipicamente organizzative si applicano anche nei confronti delle province autonome (e, aggiungiamo, agli enti locali della Regione TAA)?
La giunta provinciale ha assunto, con la linea-guida approvata, una precisa decisione e ha stabilito che le linee-guida statali sono applicabili solamente nella parte relativa alla disciplina dei compiti e attribuzioni del Responsabile Unico del Procedimento.
Invece, non saranno applicabili le parti che definiscono i suddetti requisiti minimi richiesti e la relativa qualificazione perché si tratta di profili che saranno disciplinati a livello provinciale nell’ambito dell’attuazione dell’art. 6-bis della L.P. 16/2015 che autorizza la Giunta provinciale a definire i requisiti necessari ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente.
Si riporta il testo della deliberazione pubblicata
LA GIUNTA PROVINCIALE
Visti l’art. 6 e 6-bis della Legge Provinciale 16/2015 s.m.i., che disciplinano compiti e funzioni della/dell’unico responsabile del procedimento;
accertato che l’Autorità Anticorruzione ha pubblicato in oggetto la linea guida n. 3 del 26.10.2016;
accertato che le disposizioni riguardanti la/il responsabile unico del procedimento costituiscono norme organizzative che sono di competenza della Provincia e che per questo motivo è necessario approvare una linea guida a livello provinciale per evitare incertezze in merito all’applicazione tra diritto nazionale e provinciale;
accertato che questa linea guida è stata condivisa dal Comitato di indirizzo e di coordinamento nella riunione del 03.02.2017;
visto l’art. 40 della Legge Provinciale n. 16/2015 e s.m.i., che prevede che per i soggetti di cui all’art. 2 la Giunta Provinciale emana linee guida vincolanti;
la presente delibera è stata predisposta dall’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture,
delibera
voti unanimi legalmente espressi
di approvare una linea guida per la/il responsabile unico del procedimento:
Con la presente linea guida la Provincia intende precisare la portata applicativa nonché precettiva della linea guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 in tema di Responsabile Unico del Procedimento (“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché concessioni”).
Nel rapporto tra fonte nazionale e fonte provinciale, la linea guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 risulta applicabile solamente nella parte relativa alla disciplina dei compiti e attribuzioni del Responsabile Unico del Procedimento – ferme restando le ipotesi contemplate dall’articolo 6 comma 6 della Legge Provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16 e s.m.i. – e non per quanto concerne i requisiti minimi richiesti e la relativa qualificazione. Quest’ultimo profilo verrà disciplinato a livello provinciale nell’ambito dell’attuazione dell’art. 6-bis della L.P. 16/2015 che autorizza la Giunta provinciale a definire i requisiti necessari ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente.
La presente delibera costituisce linea guida vincolante ai sensi dell’art. 40 L.P. 16/2015 e viene pubblicata sul sito dell’Agenzia per i contratti pubblici della Provincia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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