Il difficile inquadramento della fattispecie tra esercizio di autonomia privata e osservanza della disciplina statale in tema di tutela della concorrenza
Breve commento a Ordinanza 25 Ottobre 2018, n. 305 del TRGA di Bolzano
Il legislatore, come di consueto, riesce a confondere l’interprete coniando norme e leggi di difficile lettura ed applicazione concreta.
La confusione, questa volta, è stata generata, da un lato, da una disposizione statale (l’articolo 164 del codice appalti richiamata dalla normativa provinciale in un contesto che, però, sembra disancorato – come spiegheremo meglio tra poco – dai relativi presupposti stabiliti dalla norma statale) e, dall’altro lato, dalla terminologia utilizzata sempre dal legislatore statale italiano e ripresa da quello provinciale (quella di “servizio pubblico”) che è peraltro sconosciuta nell’ordinamento comunitario (dove si preferisce, invece, utilizzare quella di “servizio di interesse economico generale”).
Parrebbe verosimile che non si tratti di confusione “casuale”, come spesso accade per le norme di difficile lettura: lo scopo è, come spesso accade, quello di eludere norme generali che non si vogliono applicare (perché troppo chiare e trasparenti!) come quelle in tema di concessioni di servizi di interesse economico generale di disciplina comunitaria e introdurre “deroghe” mediante soluzioni arzigogolate e confuse che, guarda caso, però possono tornare assai utili a determinate categorie di soggetti.
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