Concessioni e appalti
La concessione di servizi è un modello gestionale di gestione a terzi di un servizio che l’Amministrazione pubblica (P.A.) affida all’esterno pur potendolo svolgere direttamente, viene disciplinato – in via generale – dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici).
Si caratterizza dal fatto che il c.d. fattore rischio (alias corrispettivo della prestazione) viene traslato sul concessionario, che attraverso la riscossione della tariffa o canone (1) copre le spese del servizio erogato alla collettività di utenti.
Nell’appalto il rischio operativo grava sulla Amministrazione concedente: la differenza tra “appalto”, che concerne le prestazioni rese all’Amministrazione e la “concessione” di servizi pubblici riguarda sempre un articolato rapporto trilaterale, che interessa:
- l’Amministrazione;
- il gestore concessionario;
- i cittadini utenti del servizio pubblico.
Normalmente, nella “concessione di pubblici servizi” il costo del servizio grava sugli utenti finali, mentre nell’“appalto” spetta all’Amministrazione l’onere di compensare l’attività svolta dal privato (2) .
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