Al riguardo il Collegio del Tar Palermo con la sentenza n. 239 del 29 gennaio scorso ha rilevato che non presenta profili di illogicità o irragionevolezza il provvedimento con cui un’amministrazione non accoglie una proposta di project financing a causa dell’assenza di una esperienza sufficientemente significativa negli ultimi tre anni di attività dei soggetti che compongono l’associazione promotrice.
Ad avviso dei giudici amministrativi, l’Amministrazione comunale, in tal caso, ha infatti correttamente interpretato la previsione di cui all’art. 99 del DPR 554/1999. Tra l’altro nel caso specifico va osservato che l’Amministrazione ha preliminarmente chiarito che avrebbe valutato positivamente tutte le pregresse esperienze qualificanti del promotore, ivi comprese quelle relative ad interventi di natura diversa rispetto a quello oggetto della proposta ma ad esso paragonabili per complessità e importo.
Il Collegio evidenzia come la valutazione negativa sia dipesa dalla mancata dimostrazione di un’adeguata esperienza del promotore per l’intero procedimento creativo dell’opera, dal momento che le esperienze maturate dai partecipanti all’associazione in interventi di importo almeno pari a quello oggetto della proposta erano limitate a taluni segmenti realizzativi del progetto (la direzione dei lavori nell’ambito di un intervento di ristrutturazione di edifici; il collaudo relativo alla realizzazione di un albergo).
Pertanto, rispetto al dato letterale e alla ratio della norma, che richiede di aver partecipato “in modo significativo” alla realizzazione di interventi paragonabili per complessità e importo a quello oggetto di proposta, l’Amministrazione comunale, ad avviso del Collegio, ha correttamente considerato insufficiente ad integrare il prescritto requisito la sola partecipazione a talune attività complementari alla progettazione.
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