Processo amministrativo – Accesso agli atti ai fini della difesa in giudizio

TAR Puglia – Bari, sez. II, 14 luglio 2023 n. 1000

9 Agosto 2023
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Processo amministrativo – Accesso agli atti ai fini della difesa in giudizio – Art. 53, d.lgs. n. 50/2016 – Art. 24, l. n. 241/1990 – Interesse (attuale, diretto e concreto) della ricorrente – Rapporto di stretta funzionalità e strumentalità tra documentazione oggetto di istanza ed esigenze difensive – Concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio

In caso di istanza di accesso agli atti presentata ai fini della difesa in giudizio da un operatore economico che non partecipato alla procedura di gara, l’accesso è consentito ai documenti presupposti e connessi alla pubblicazione del bando di gara ed al provvedimento di aggiudicazione degli appalti, ma è negato alla documentazione riguardante la valutazione dell’offerta, nonché l’offerta in sé dell’aggiudicataria. Infatti, la ricorrente non ha un interesse (attuale, diretto e concreto) all’ostensione dell’offerta dell’aggiudicatario, in quanto non ha preso parte alla selezione pubblica, mentre con l’impugnazione degli atti indittivi della gara a mezzo del ricorso introduttivo del giudizio, l’interesse azionato è solo quello alla riedizione della procedura selettiva (non all’aggiudicazione dell’appalto), con la conseguenza che l’eventuale accoglimento del gravame sarebbe satisfattivo della posizione soggettiva della ricorrente, travolgendo il provvedimento di aggiudicazione (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2020, n. 4758). Invero, ai sensi del combinato disposto dell’art. 53 commi 5 lett. a) e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta, è consentito l’accesso ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi con riferimento alla procedura di affidamento del contratto; si tratta di previsioni molto più restrittive di quelle contenute nell’art. 24, legge n. 241 del 1990, posto che nel regime ordinario l’accesso è consentito ove necessario per la tutela della posizione giuridica del richiedente senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale; tanto è ulteriormente confermato dalla lettera del citato art. 53, dove in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l’accesso esclusivamente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi; così confermando il rapporto di stretta funzionalità e strumentalità che deve sussistere tra la documentazione oggetto dell’istanza e le esigenze difensive, specificamente afferenti alla procedura di affidamento del contratto; ne consegue che è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2020, n. 4220; T.a.r. Lombardia, Milano, sez. I, 24 ottobre 2022, n. 2316).

Testo integrale della sentenza