Procedure negoziate sempre con avviso pubblico di indagine di mercato (anche dopo lo “Sbloccacantieri”)
Il recente parere espresso dall’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato, AS 1593/2019 (pubblicato nel Bollettino dell’Autorità n. 27, 8 luglio 2019) presenta alcuni aspetti di interesse pratico per l’argomento venuto in considerazione.
Innanzi al Garante è stata posta la questione della correttezza (o meno) dell’aggiudicazione di servizi pubblici “di cui all’art. 117 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (…), nonché i servizi di organizzazione, gestione e promozione di eventi musicali”.
Nell’uno e nell’altro caso la stazione appaltante (un comune) ha fatto ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara disciplinata dall’art. 63 del codice degli appalti con riguardo a una pluralità di distinti affidamenti intervenuti, quantomeno, nel periodo 2016-2019.
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