Nessuna prescrizione specifica viene dettata in merito alla quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di capacità che deve essere posseduta da ciascun operatore economico che partecipi all’appalto riunendosi in un raggruppamento temporaneo; l’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, infatti, si limita ad imporre che la mandataria possieda i requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria, ma definisce come “eventuali” le misure in cui gli stessi requisiti debbano essere posseduti sia singoli partecipanti, rimettendone la definizione alla discrezionalità della stazione appaltante.
Documenti collegati
Sentenza del TAR Puglia Bari 1 ottobre 2018, n.1250
Contratti pubblici – Appalti di servizi – Raggruppamento temporaneo di imprese – Requisiti speciali di partecipazione – Possesso cumulativo del Raggruppamento – Possibilità
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