Sotto il profilo pratico assume un certo interesse l’indicazione contenuta nelle linee guida n. 4 dell’ANAC – sia nelle pregresse sia in quelle più recenti – , relativamente alla questione della motivazione o meno della scelta di utilizzare una delle procedure “semplificate” dell’articolo 36.
Il “passo” di interesse è quello relativo (par/sez. 1.4) al fatto che “le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici) ”.
Non può non evidenziarsi che nel passaggio dalle linee guida n. 4/2016 alle linee guida n. 4/2018 sia mutato il sottofondo normativo.
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