Sulla procedura semplificata dell’affidamento diretto decide solo la stazione appaltante (anche se consultare, o meno, più appaltatori)

La recente sentenza del TAR Molise, Campobasso, Sez. I del 14 settembre 2018, n. 533 riveste una certa rilevanza pratica, per i RUP, per le indicazioni fornite in tema di procedimento semplificato ed affidamento diretto dell’appalto.

Stefano Usai 25 Settembre 2018
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La recente sentenza del TAR Molise, Campobasso, Sez. I del 14 settembre 2018, n. 533 riveste una certa rilevanza pratica, per i RUP, per le indicazioni fornite in tema di procedimento semplificato ed affidamento diretto dell’appalto.

Dalla decisione emerge che l’affidamento diretto – naturalmente legittimato dall’importo a base d’asta (entro i 40mila euro) – è un procedimento di assegnazione congegnato appositamente dal legislatore che, in tale fattispecie, ha inteso privilegiare il dato della speditezza (e dell’economicità della procedura) sacrificando il rispetto formale di garanzie partecipative e delle regole classiche dell’evidenza pubblica.

In sostanza, e per semplificare, l’apparato normativo che caratterizza il classico procedimento ad evidenza pubblica non è adeguato per gli appalti di importo “contenuto” – purché nell’ambito delle micro soglie stabilite dal legislatore – ed il RUP non è tenuto ad ossequiarlo né ad assicurare particolari partecipazioni né motivazioni chirurgiche.

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