Non opera il principio di rotazione quando la procedura telematica di gara è aperta a tutti gli iscritti e qualificati
Come affermato dalle Linee guida n. 4 dell’ANAC, “la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (v. paragrafo 3.6).
La suddetta indicazione appare condivisibile, nell’interesse della concorrenza, in quanto non vi è motivo di non ammettere i contraenti uscenti e gli operatori economici invitati e non risultati affidatari nelle gare precedenti, quando qualunque impresa può partecipare alla nuova gara in condizione di sostanziale parità con tutti i concorrenti.
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