In relazione alle modifiche apportate agli articoli 36 e 95 del Codice appalti ad opera del decreto correttivo, l’ANAC ha fornito la propria interpretazione tramite un parere reso in data 23 giugno ultimo scorso, a seguito di una specifica richiesta formulata dal Mit
a cura di Massimo Gentile
La questione concerne, in particolare, la portata interpretativa delle menzionate disposizioni del Codice regolanti le modalità di affidamento dei contratti di lavori di importo compreso tra 150 mila euro e 2 milioni di euro.
A tal riguardo, l’articolo 36, così come modificato dal “correttivo”, prevede che per l’affidamento dei lavori di importo “pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro” è possibile utilizzare la “procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici” (art. 36, comma 2, lett. c), mentre l’affidamento di contratti di importo superiore a 1 milione di euro deve avvenire tramite procedure ordinarie “fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 comma 4 del Codice” (art. 36, comma 2, lett. d).
Dal proprio canto, l’articolo 95, comma 4, lettera a) dispone che è possibile l’utilizzo del criterio del prezzo più basso, in luogo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per i lavori di “importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro”, quando “l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo” e “fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 comma 2 lettera d)”.
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