Il (mancato) coordinamento con le disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali previste nella proposta di legge n. 338
Abbiamo già avuto occasione di richiamare all’attenzione il testo dell’art. 8, comma 2, dello schema del nuovo Codice dei contratti pubblici, il quale, con limiti e garanzie, detta il divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito. In particolare, ai sensi della predetta disposizione, “[l]e prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso”.
La Relazione illustrativa spiega a riguardo come la norma in questione, attuando il criterio direttivo della delega sub lett. l) della l. 21 giugno 2022, n. 78 (“divieto di prestazione gratuita dell’attività professionale, salvo che in casi eccezionali e previa motivazione”), abbia inteso il divieto in senso letterale e, quindi, riferito solo alle “prestazioni d’opera intellettuale” di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile (c.c.), per le quali deve operare la regola dell’equo compenso ai sensi dell’art. 2233 c.c., ribadendosi invece per il resto la generale ammissibilità dei contratti gratuiti con la p.a. che non abbiano ad oggetto prestazioni intellettuali.
Vedi anche
DDL Equo compenso approvato alla Camera il 25.01.2023
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