Poteri di esclusione del RUP

“L’attribuzione al RUP delle competenze afferenti all’adozione dei provvedimenti di esclusione” trova “piena corrispondenza nel particolare ruolo attribuito a tale figura, nel contesto della gara, e alle funzioni di garanzia e di controllo che ad esso sono intestate”.

Stefano Usai 6 Novembre 2019
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“L’attribuzione al RUP delle competenze afferenti all’adozione dei provvedimenti di esclusione” trova “piena corrispondenza nel particolare ruolo attribuito a tale figura, nel contesto della gara, e alle funzioni di garanzia e di controllo che ad esso sono intestate”.

È questo l’inciso espresso dal TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, con la recente sentenza del 29 ottobre 2019, n. 450 (a conferma dell’orientamento sostenuto anche in altre circostanze da questo giudice).

Dalla sentenza, come si vedrà, emerge che nell’ambito del perimetro della competenza “residuale” del RUP devono intendersi ricompresi anche i poteri di tipo decisorio (come le esclusioni/ammissioni) salvo che in modo chiaro tali incombenze non vengano attribuite ad altri organi/soggetti della stazione appaltante.

La vicenda trattata

Il ricorrente è insorto avverso i provvedimenti di esclusione evidenziando che “l’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016 individua nel RUP il soggetto titolare di tutti i compiti relativi alla procedura, salva l’esplicita attribuzione di specifiche competenze ad altri soggetti. Tale disposizione, come suggerito da conforme giurisprudenza, delineerebbe quindi le competenze del RUP in termini residuali, cosicché esse si estenderebbero anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione, provvedimenti che, infatti, la lex specialis di gara non avrebbe esplicitamente assegnato agli altri organi della procedura”.

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