Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 20 luglio 2022, n. 6309
COMMENTO
Ai sensi dell’art. 11 comma 2 della Legge 241/90 (di seguito “Legge”), agli accordi sostitutivi od integrativi dei provvedimenti “si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.”
Ai fini dell’applicabilità, anche ai suddetti accordi, delle norme contenute nel codice civile, occorrono due condizioni: che i medesimi accordi non prevedano diversamente, ossia non stabiliscano che le stesse norme non si debbano applicare; che tali norme risultino effettivamente compatibili con la particolare funzione degli accordi.
Per quanto riguarda la prima condizione, PA e privato potrebbero anche espressamente stabilire che alcune norme civilistiche non debbano applicarsi, prevedendo che al loro posto debbano invece trovare attuazione le clausole contenute nell’accordo, le quali quindi in tal caso andrebbero a derogare alle norme medesime.
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