Tali disposizioni sono costruite intorno al presupposto di fatto che il lavoratore o il professionista prestino un’attività lavorativa che è (o che deve essere) necessariamente retribuita, ma non escludono l’ammissibilità di prestazioni gratuite o liberali.
La gratuità delle prestazioni è però legittima soltanto se previamente sia previsto “un meccanismo procedimentale che dia idonee garanzie circa il fatto che la concreta azione amministrativa sia ispirata a criteri, canoni e regole di assoluta imparzialità nella selezione e nella scelta dei professionisti, di modo che in questo ‘nuovo mercato’ delle libere professioni nessuno abbia ad avvantaggiarsi a discapito di altri“.
È questo il principio di assoluto rilievo affermato dal Consiglio di Stato (Sez. IV), con la sentenza del 9 novembre 2021, n. 7442.
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