Possibili le prestazioni gratuite a favore della PA? Le condizioni dettate dal Consiglio di Stato

A cura di Amedeo Scarsella

Amedeo Scarsella 16 Novembre 2021
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Le pubbliche amministrazioni possono richiedere anche prestazioni a titolo gratuito, non ostando a tale possibilità né la previsione di cui all’art. 36 della Costituzione, che tutela la proporzionalità e l’adeguatezza della retribuzione in modo da garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, e disciplina l’equa retribuzione della prestazione lavorativa, né l’art. 13-bis, comma 3, legge n. 247/2012 (inserito dall’art 19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017) che impone l’obbligo anche per le pubbliche amministrazioni di garantire il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese da professionisti in esecuzione di incarichi conferiti.

Tali disposizioni sono costruite intorno al presupposto di fatto che il lavoratore o il professionista prestino un’attività lavorativa che è (o che deve essere) necessariamente retribuita, ma non escludono l’ammissibilità di prestazioni gratuite o liberali.

La gratuità delle prestazioni è però legittima soltanto se previamente sia previsto “un meccanismo procedimentale che dia idonee garanzie circa il fatto che la concreta azione amministrativa sia ispirata a criteri, canoni e regole di assoluta imparzialità nella selezione e nella scelta dei professionisti, di modo che in questo ‘nuovo mercato’ delle libere professioni nessuno abbia ad avvantaggiarsi a discapito di altri.

È questo il principio di assoluto rilievo affermato dal Consiglio di Stato (Sez. IV), con la sentenza del 9 novembre 2021, n. 7442.

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