Alcuni approdi, in tema di rotazione, a cui giunge la recentissima giurisprudenza – spesso non coerenti – sembrano porsi, a ben valutare, anche in controtendenza con le disposizioni contenute nello schema di regolamento attuativo (e integrativo) del codice.
Norma, come detto in altre circostanze, che segnerà il definitivo passaggio da una disciplina per “modelli virtuosi” a disposizioni cogenti per il RUP.
In questa prima parte dei contributi da dedicare alla rotazione, ci si soffermerà, in particolare, su due recenti pronunciamenti – di pari data – di cui, almeno uno, sembra porre in dubbio l’affermazione per cui nel caso di scelta discrezionale sugli inviti, il RUP sia necessariamente tenuto a fare applicazione della rotazione a pena di illegittimità degli atti adottati.
Le pronunce
Le sentenze recenti su cui si intende focalizzare l’attenzione (anche per le utili implicazioni pratico/operative) sono quella del TAR Marche, Ancona, Sez. I, sentenza del 15 giugno 2020, n. 385 e quella del TAR Lazio, Latina, Sez. I, sentenza n. 235/2020.
Sicuro interesse riveste, in particolare, la prima delle sentenze citate che “sconfessa” l’affermazione sopra riportata.
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