La Corte dei conti (Sez. giurisd. Lazio) ribadisce che l’affidamento di incarichi legali volti al patrocinio in giudizio da parte della PA non è soggetto a procedure di evidenza pubblica
L’affidamento di incarichi di patrocinio legale della Pubblica Amministrazione non è soggetto a procedure di evidenza pubblica, essendo possibile, per la particolare natura dell’incarico, procedere all’affidamento diretto e fiduciario.
Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte dei conti, Sez. giurisd. Lazio, con la sentenza dell’8 giugno 2021, n. 509, che ha ricordato, nell’affidamento degli incarichi in questione, l’importanza che le pubbliche amministrazioni rispettino i principi che l’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 detta anche per le categoria dei contratti esclusi, come definiti nelle Linee guida n. 12 adottate dall’ANAC con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 907 del 24 ottobre 2018.
Vedi anche
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Niente danno erariale nell’affidamento dell’incarico di patrocinio legale in via fiduciaria
A cura di Vincenzo Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 17/6/2021)
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