La vicenda nasce da un ricorso avverso ad un’aggiudicazione disposta a favore di un operatore economico il cui legale rappresentante aveva autocertificato il possesso, in capo alla società, della qualità di PMI” ai fini dell’esclusione dell’obbligo di produzione della dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia per l’esecuzione del contratto (c.d. “garanzia definitiva”) ai sensi del comma 8 dell’articolo 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che, si ricorda, così dispone:
8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Il secondo concorrente non aggiudicatario aveva impugnato l’aggiudicazione rilevando che l’operatore economico aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso in quanto avrebbe reso una falsa dichiarazione in ordine al possesso della qualità di PMI ai fini dell’esonero dall’obbligo di produrre l’impegno al rilascio della fideiussione per l’esecuzione del contratto (impegno per la “garanzia definitiva”): una carenza che si traduceva anche nell’impossibilità di ottenere la possibilità di modificare la dichiarazione in questione non essendo ammissibile il soccorso istruttorio a fronte di un documento (impegno del fideiussore) del tutto mancante.
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