Piccole e medie impresa tra dati “formali” e dati “sostanziali”: un’impresa “piccola” che fa parte di un gruppo d’impresa può avvalersi o meno dei benefici concessi alle PMI? In particolare può beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa sui contratti pubblici? Breve commento a sentenza 7 giugno 2021, n. 174 della sezione autonoma di Bolzano del TRGA

A cura di Daniele Passigli

Daniele Passigli 18 Giugno 2021
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La sentenza della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione Trentino-Alto ADige/Südtirol tocca il tema della definizione delle “Piccole e Medie Imprese” (PMI) nel contesto della normativa sugli appalti pubblici chiarendo che la nozione contenuta nella lettera “aa” del comma 1 dell’articolo 3, comma 1, lett. aa), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è “esaustiva” e non abbisogna di alcuna integrazione esterna, nonostante il fatto che la norma faccia richiamo ad una raccomandazione europea del 2003.

La vicenda nasce da un ricorso avverso ad un’aggiudicazione disposta a favore di un operatore economico il cui legale rappresentante aveva autocertificato il possesso, in capo alla società, della qualità di PMI” ai fini dell’esclusione dell’obbligo di produzione della dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia per l’esecuzione del contratto (c.d. “garanzia definitiva”) ai sensi del comma 8 dell’articolo 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che, si ricorda, così dispone:

8.  L’offerta  è  altresì  corredata,  a  pena   di   esclusione, dall’impegno di un  fideiussore,  anche  diverso  da  quello  che  ha rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a  rilasciare   la   garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora  l’offerente  risultasse  affidatario.  Il  presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e  ai raggruppamenti   temporanei   o    consorzi    ordinari    costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Il secondo concorrente non aggiudicatario aveva impugnato l’aggiudicazione rilevando che l’operatore economico aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso in quanto avrebbe reso una falsa dichiarazione in ordine al possesso della qualità di PMI ai fini dell’esonero dall’obbligo di produrre l’impegno al rilascio della fideiussione per l’esecuzione del contratto (impegno per la “garanzia definitiva”): una carenza che si traduceva anche nell’impossibilità di ottenere la possibilità di modificare la dichiarazione in questione non essendo ammissibile il soccorso istruttorio a fronte di un documento (impegno del fideiussore) del tutto mancante.

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