L’AFFIDAMENTO DIRETTO “PURO”
La conclusione a cui giunge la Corte è la stessa a cui sono giunti da tempo l’ANAC, il MIMS e, soprattutto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (in relazione, evidentemente, alla struttura “minima” dell’affidamento diretto “puro”).
Come più volte si è annotato, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1108/2022 – estremamente chiara sul punto -, fa emergere, ed afferma, che per l’affidamento diretto “puro” è sufficiente, addirittura, una sola determinazione semplificata che si deve limitare, essenzialmente, a dare atto del minus istruttorio posto in essere dal RUP o dal dirigente/responsabile del servizio senza particolari complicazioni (sempre che il comportamento non risulti contagiato da approcci patologici).
La determinazione deve dar conto, in pratica di ciò che avviene nell’affidamento diretto nell’esplicitazione dell’azione compiuta limitandosi a chiarire che l’affidatario ha i requisiti richiesti e null’altro.
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