Breve commento a sentenza 6 luglio 2021, n. 115
Tra i temi che potremmo definire “di frontiera” e in fase di consolidamento dottrinale e giurisprudenziale compare quello relativo ai rapporti tra l’accesso documentale “tradizionale” e quello civico generalizzato (c.d. FOIA). La particolare angolazione del problema, nel caso affrontato dal TRGA di Trento, è quello degli atti di gara: il richiedente era, infatti, un partecipante ad una gara telematica per l’affidamento a trattativa privata di “servizi di organizzazione di eventi” che è stato escluso dalla stessa dall’amministrazione aggiudicatrice; tale esclusione è stata poi impugnata ma, con sentenza divenuta definitiva, il ricorso è stato respinto, in tal modo confermando l’esclusione del partecipante dalla gara; successivamente, detto richiedente chiedeva l’accesso a determinati documenti della gara telematica secondo le modalità sia di accesso documentale che di accesso civico generalizzato.
Tale richiesta era motivata da generiche esigenze difensionali e per predisporre un esposto alle autorità.
Il TRGA di Trento, con la decisione in commento, ha ritenuto che il ricorso avverso il diniego all’accesso fosse improcedibile per la ragione che no sarebbe più stato possibile l’utilizzo dei documenti richiesti per fini difensionali; ma il passaggio che merita, forse, maggior attenzione è quello relativo all’inammissibilità anche dell’istanza di accesso “FOIA”, fondata sulla considerazione che tale modalità di accesso non può surrogare l’accesso documentale.
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