La conclusione della delibera conferma che gli incentivi non possono che “conseguire” a seguito, almeno, di una procedura comparativa dovendo ritenersi esclusa l’erogabilità in presenza di affidamento diretto, lavori somma urgenza o di procedure eccezionali. Rimangono esclusi, gli incentivi, evidentemente nel caso di lavori in economica che appalto non sono (e che pertanto non implicano nessuna gara neppure semplificata).
Per gli incentivi per funzioni tecniche è sufficiente una procedura comparativa
A cura di Stefano Usai
Con il recente parere espresso nella deliberazione n. 150/2021, la sezione della Corte dei conti (Sez. contr. Regione Puglia), ritorna sulla questione dell’erogabilità degli incentivi e sulle condizioni necessarie.
Leggi anche
Chi è stato consigliere comunale non può presiedere l’azienda di servizi locali
Chi è stato consigliere comunale non può presiedere l’azienda di servizi locali prima del decorso de…
22/11/24
La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
A cura di Sergio Zeuli – fonte: www.giustizia-amministrativa.it
22/11/24
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione
A cura di Vincenzo Neri – fonte: www.giustizia-amministrativa.it
21/11/24
Un dirigente può avere più incarichi se mancano altre professionalità. Servono però cautele
Per un ente comunale non vi è in assoluto l’impossibilità di assegnare più incarichi a uno stesso di…
21/11/24
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento