Il Ministero dell’Interno ha inviato all’ANAC, richiesta di chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall’art. 83 del d.lgs n. 50/2016, ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all’art. 1, comma 17, l. n. 190/2012.
In merito, ANAC, con la Delibera n. 1374 del 21 dicembre 2016, chiarisce che i principi affermati dalla stessa Autorità nella determinazione n. 1/2015 recante “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” e nella delibera n. 227/2016, in ordine alla legittimità della prescrizione, a pena di esclusione, dell’accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, tra cui gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità, possono ritenersi validi anche in vigenza del d.lgs 50/2016.
La carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara.
ALLEGATO
Deliberazione A.N.AC. 21/12/2016 n. 1374
Appalti pubblici – Patti di integrità – Mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all’art. 1, comma 17, l. n. 190/2012 – Soccorso istruttorio – Procedura di cui all’articolo 83 comma 9 del d.lgs. 50 del 2016 con applicazione della sanzione pecuniaria in caso di regolarizzazione
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