Le clausole del patto di integrità vanno interpretate secondo i criteri previsti dal Codice civile per l’interpretazione del contratto, assumendo particolare rilievo l’interpretazione secondo buona fede che impone di circoscrivere gli effetti della clausola solo al significato che il destinatario può ragionevolmente intendere.
Le eventuali violazioni del patto di integrità hanno rilievo soltanto nella fase esecutiva del contratto, non potendo disporsi l’esclusione del concorrente che sottoscriva il patto di integrità in fase di gara e abbia tenuto comportamenti ad esso contrario in precedenti procedure di gara. Il patto di integrità è infatti collegato strettamente alla fase esecutiva del contratto per il cui affidamento si partecipa, fermo restando la possibilità che tali comportamenti rilevino come (differenti) cause di esclusione.
Lo afferma il TAR Piemonte (TAR Piemonte, sez. II, 2.4.2024 n. 322) anche applicando al procedimento ermeneutico il principio di tassatività delle cause di esclusione.
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Patto di integrità: criteri interpretativi e conseguenze delle violazioni
A cura di Vincenzo Laudani
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