Patente nei cantieri e appalti pubblici di lavori: il regolamento in gazzetta

La normativa che prevede l’obbligo di possesso della patente per lavorare nei cantieri temporanei e mobili (pubblici e privati) entrerà in vigore il 1° ottobre.

Vincenzo Laudani 23 Settembre 2024
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A ridosso di tale data il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto che definisce le modalità operative per la presentazione della domanda e i meccanismi per l’attribuzione di punteggi premiali e la decurtazione nel caso di sanzioni.
In questo commento illustriamo le caratteristiche principali del decreto.

Indice

1. La presentazione della domanda.

La domanda per il rilascio della patente dovrà avvenire mediante il portale dell’Ispettorato del Lavoro.
L’impresa, per il conseguimento del documento, dovrà dimostrare:

a) Mediante autodichiarazione, di essere iscritta alla camera di commercio, di essere in possesso di DURC in corso di validità e della certificazione di regolarità fiscale[1];

b) Mediante autocertificazione, di avere adempiuti agli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, di avere redatto il DUVRI e di avere designato, ove ne sussista l’obbligo, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

L’impresa potrà anche presentare documentazione per la dimostrazione del possesso di criteri premiali (v. paragrafo V).

La domanda potrà essere presentata da:

a) Legale rappresentante dell’impresa;
b) Lavoratore autonomo;
c) Delegato, purché la delega risulti da atto in forma scritta.

L’accesso al portale avverrà soltanto con modalità che garantiscano l’individuazione della persona fisica che presenta la domanda.
Entro cinque giorni dalla presentazione della domanda l’impresa dovrà darne comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale[2].

In attesa del rilascio della patente (che sarà disponibile, nel caso di esito positivo della domanda, sul portale) l’impresa potrà continuare ad operare nei cantieri, salvo una diversa comunicazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Nel caso di revoca della patente, la domanda potrà essere presentata solo una volta decorsi dodici mesi.

2. Il contenuto della patente e l’accesso riservato alle informazioni.

Una volta rilasciata, la patente, disponibile sul portale, conterrà le seguenti informazioni:

a) Dati identificativi del titolare;
b) Dati anagrafici del soggetto che ha presentato la domanda;
c) Numero e data di rilascio della patente;
d) Punteggio posseduto dall’impresa al momento del rilascio o a seguito di aggiornamenti dello stesso;
e) Eventuali provvedimenti di sospensione;
f) Eventuali provvedimenti di decurtazione dei crediti.

Le modalità di accesso alle informazioni saranno stabilite previo rilascio del parere del Garante per la protezione dei dati personali[3].

Tutte le informazioni saranno conservate per tutto il periodo di validità della patente.

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La Patente a Punti nei Cantieri edili

La Patente a Crediti nei cantieri o, meglio, il “sistema di qualificazione delle imprese” è un efficace metodo di accreditamento delle imprese più virtuose in termini prevenzionistici. Con la pubblicazione del decreto 18 settembre 2024, n. 132, il sistema (in vigore dal 1° ottobre 2024) impone ad imprese, lavoratori autonomi, datori di lavoro e responsabili della sicurezza di porre in essere tutte le attività di controllo e monitoraggio per garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Questo testo rappresenta le “istruzioni d’uso” necessarie per gestire con efficacia l’applicazione della nuova disposizione normativa e fornisce un supporto per affrontare le criticità presenti nel testo di legge. Il testo propone l’analisi della normativa e come attivare e gestire la patente a punti; contiene la lista completa delle conformità e le indicazioni delle responsabilità in capo ai diversi attori coinvolti (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore autonomo). Completa il testo un comodo file excel di uso operativo con il gestore/contatore delle decurtazioni. Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Danilo G. M. De Filippo | Maggioli Editore 2024

3. Sospensione della patente

Il provvedimento di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente nel caso del verificarsi di infortuni sul lavoro.

Il provvedimento in questione segue un doppio binario, essendo in alcuni casi obbligatorio e in altri casi discrezionale, a seconda degli esiti prodotti dall’infortunio. In particolare:

A) La sospensione è obbligatoria se si verificano infortuni mortali nel cantiere, salvo diversa motivazione dell’Ispettorato;
B) La sospensione è facoltativa se l’infortunio causa invalidità permanente o menomazioni irreversibili imputabili a colpa grave. L’Ispettorato può non adottare il provvedimento se sono comunque stati emanati provvedimenti da parte di altre autorità idonee a soddisfare le esigenze cautelari (ad esempio il sequestro preventivo).

La durata della sospensione è individuata dall’Ispettorato del Lavoro tenuto conto della gravità dell’infortunio e delle violazioni, nonché di eventuali recidive. La durata massima della sospensione è di 12 mesi, salvo che non sia accertato il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere.
L’Ispettorato avrà notizia dell’infortunio anche mediante le informazioni provenienti dall’INAIL.

4. Il punteggio base della patente

Al momento del rilascio la patente ha un punteggio pari a 30 crediti, che può essere incrementato fino a 100 con le modalità e con i requisiti che indichiamo nei prossimi paragrafi.

5. I meccanismi premiali della patente

Sono previsti dei meccanismi che consentono di incrementare il punteggio di 30 punti rilasciato di base.

Tra questi indichiamo:

a) Criterio storico. Fino a 10 crediti potranno essere attribuiti sulla base dell’anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio;
b) Certificazione SGSL. Fino a 5 crediti per il possesso di tale certificazione;
c) MOG. Fino a 4 crediti se risulta asseverato il MOG della salute e sicurezza (non è quindi sufficiente un MOG generico che non riguardi anche tali aspetti);
d) Formazione dei lavoratori. Fino a 8 crediti per la formazione su salute e sicurezza destinata ai dipendenti, con maggiorazione se questa riguarda anche quelli stranieri;
e) Investimenti tecnologici. Fino  6 crediti se l’impresa investe in soluzioni tecnologiche e avanzate.

Le imprese che operano nel settore pubblico avranno un vantaggio, perché il possesso dell’attestazione SOA di classifica I o II (si ricorda che la classifica III consente di operare nei cantieri senza bisogno di patente) consentirà di ottenere ulteriori punteggi premiali.

Il meccanismo di incremento è sospeso nel caso di violazioni previste dall’Allegato I-bis del D. Lgs. n. 81 del 2008 e resta sospeso fino alla decisione definitiva sull’eventuale impugnazione. Dal momento della definitività il meccanismo di incremento resterà sospeso per tre anni, meccanismo che quindi disincentiva la proposizione del ricorso giurisdizionale potendo determinare una sospensione ad libitum nelle more della definizione del giudizio.

L’impresa può però ottenere la possibilità di disporre di incrementi se procede all’asseverazione del MOG dopo la notifica del verbale di accertamento.

6. Recupero di crediti decurtati

La patente, nel caso in cui le decurtazioni abbiano comportato l’attribuzione di un punteggio inferiore a 15 punti, non consente di operare nei cantieri.

In tal caso è possibile ottenere il ritorno all’operatività ma è necessaria la valutazione positiva di una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL. Possono partecipare anche le ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

7. Mutamenti societari

Nel caso di fusione di imprese viene attribuito al nuovo soggetto il punteggio maggiore posseduto dalle imprese che prendono parte al processo di trasformazione.

Altri mutamenti come le trasformazioni e i conferimenti d’azienda determinano il mantenimento del punteggio già posseduto.

Note

[1] Si ricorda che il cd. DURF non è obbligatorio per tutte le imprese.
[2] Non sono chiare le eventuali conseguenze di tale omissione.
[3] Sembra, quindi, che fino alla definizione di tale modalità le patenti non saranno rilasciate o non saranno comunque visibili sul portale, dato che tali modalità dovrebbero riguardare anche l’accesso del titolare. Si evidenzia che il decreto consente l’accesso a tutti i soggetti interessati a lavori o servizi in cantieri temporanei o mobili. Tale ampia dizione potrebbe comportare la nascita di un nuovo meccanismo di accesso per la verifica del requisito negli appalti pubblici anche da parte di imprese terze.

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