Come noto, l’art. 29 del d.l. 2 marzo 2024, n. 19 (conv. con modif. dalla l. 29 aprile 2024, n. 56) ha modificato l’art. 27 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul lavoro), introducendo la c.d. “patente a crediti” nei cantieri temporanei o mobili, in vigore dal 1° ottobre 2024. La relativa disciplina è contenuta nel Regolamento adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.M. 18 settembre 2024, n. 132[1], cui si aggiungono le indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la Circolare del 23 settembre 2024, n. 4.
Dall’inizio di questo mese, pertanto, ai sensi del sopra citato art. 27 (rubricato “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”), sono tenuti al possesso della patente le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi (comprese le imprese individuali senza lavoratori) che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili. Sono invece espressamente esclusi dal novero dei soggetti interessati “coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”, nonché le imprese che sono in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza, in assenza di diverse indicazioni.
In particolare, la suddetta Circolare INL esemplifica espressamente tra i soggetti che non sono tenuti al possesso della patente a punti: “ingegneri, architetti, geometri ecc.”. Dunque, come rimarcato dall’OICE nel proprio Focus sulla “patente a punti” dello scorso 1° ottobre, le società tra professionisti, gli studi professionali e le società di ingegneria risultano esclusi dall’applicazione di questa disciplina.
Pare in aggiunta opportuno chiarire altresì come nulla si aggiunga ai compiti del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), il quale semplicemente:
– riceverà, per opportuna conoscenza, copia della richiesta della patente a crediti rilasciata dall’INL;
– potrà accedere alle informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno successivamente indicate, in base a quanto disposto dalla Circolare INL n. 4/2024.
Pertanto, il CSE non è tenuto a richiedere e/o verificare che le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantiere siano dotati della “patente a crediti”.
Infatti, tale è un obbligo proprio dei committenti e dei responsabili dei lavori al momento della verifica dell’idoneità tecnico professionale propedeutica alla scelta dell’impresa, così come previsto dall’art. 90 del d.lgs. 81/2008 (anch’esso inciso dall’art. 29 del d.l. 19/2024). In particolare, ai sensi del relativo comma 9, lett. b-bis), è previsto che siano il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un lavoratore autonomo, a verificare il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Per contro, l’art. 92 del d.lgs. 81/2008, che esplicita i compiti del CSE, è rimasto immutato.
L’accesso ai cantieri è consentito esclusivamente alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri che abbiano inoltrato al RL – e per conoscenza al committente, al PM del RTI, al CSE e ai suoi assistenti e al direttore dei lavori – copia della richiesta della patente a crediti rilasciata dall’INL.
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[1] Illustra la disciplina: V. Laudani, Patente nei cantieri e appalti pubblici di lavori: il regolamento in gazzetta, in www.appaltiecontratti.it, 23/09/2024.
La Patente a Punti nei Cantieri edili
La Patente a Crediti nei cantieri o, meglio, il “sistema di qualificazione delle imprese” è un efficace metodo di accreditamento delle imprese più virtuose in termini prevenzionistici. Con la pubblicazione del decreto 18 settembre 2024, n. 132, il sistema (in vigore dal 1° ottobre 2024) impone ad imprese, lavoratori autonomi, datori di lavoro e responsabili della sicurezza di porre in essere tutte le attività di controllo e monitoraggio per garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Questo testo rappresenta le “istruzioni d’uso” necessarie per gestire con efficacia l’applicazione della nuova disposizione normativa e fornisce un supporto per affrontare le criticità presenti nel testo di legge. Il testo propone l’analisi della normativa e come attivare e gestire la patente a punti; contiene la lista completa delle conformità e le indicazioni delle responsabilità in capo ai diversi attori coinvolti (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore autonomo). Completa il testo un comodo file excel di uso operativo con il gestore/contatore delle decurtazioni. Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro.
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