Patente a punti nei cantieri 

Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132

23 Settembre 2024
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 settembre 2024, n. 132 
Regolamento  relativo  all’individuazione  delle  modalita’  di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. (24G00151)
(GU n.221 del 20-9-2024)
Vigente al: 1-10-2024
 
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la  razionalizzazione  e  la  semplificazione dell’attivita’ ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto in particolare, l’articolo 2, comma 2, lett. a), del citato decreto legislativo n. 149 del 2015, secondo il quale l’Ispettorato «esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro  accessorio,  la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e  assicurazione obbligatoria nonche’ legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (…)»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
Visto, in particolare, l’articolo 29, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, rubricato «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare» che, al comma 19, ha introdotto modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina sul «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti»;
Visto il comma 3 del citato articolo 27, del decreto legislativo n. 81 del 2008 che cosi’ dispone «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalita’ di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonche’ i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8»;
Visto il comma 5, secondo periodo, del suddetto articolo 27, il quale prevede che «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonche’ le modalita’ di recupero dei crediti decurtati»;
Visto il comma 8 del summenzionato articolo 27, secondo il quale «Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilita’ permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro puo’ sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione e’ ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», nonche’ il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Ravvisata la necessita’ di dare  attuazione  con  un  unico provvedimento a quanto disposto dai commi 3 e 5 dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008; Sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro;
Sentite  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu’ rappresentative sul piano nazionale;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 27 agosto 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 settembre 2024;
 
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1 – Modalita’ di presentazione della domanda per il conseguimento della patente
1.   Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il  portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta  il possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c.  possesso del documento unico di regolarita’ contributiva in corso di validita’;
d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e.  possesso della certificazione di regolarita’ fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; f. avvenuta designazione del responsabile del servizio  di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) e’ attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) e’ attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’ ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Per soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si intendono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Possono presentare la domanda di rilascio della patente di cui al comma 1 il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L’accesso al portale di cui al comma 1 avviene attraverso modalita’ informatiche che assicurano l’identita’ del soggetto che effettua l’accesso.
3.  All’esito della presentazione della domanda di cui al comma 1, sul portale e’ rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all’articolo 2 del presente decreto.
4.  Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorita’ del Paese d’origine. All’esito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul portale e’ resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all’articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.
5.  Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono tenuti a presentare, tramite il portale di cui al comma  1,  l’autocertificazione  comprovante l’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla  competente  autorita’  del  Paese d’origine. All’esito della presentazione della domanda di cui al presente comma, sul portale e’ resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all’articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6.  I soggetti di cui al comma 2 informano della presentazione della domanda di cui al comma 1 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.
7.  Nelle more del rilascio della patente e’ comunque consentito lo svolgimento delle attivita’ di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro. 8. Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito  alla sussistenza di uno o piu’ requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l’Amministrazione provvede ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
9.  Decorsi dodici mesi dalla revoca adottata ai sensi del comma 8, l’impresa o il lavoratore autonomo puo’ richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del presente articolo.

Art. 2 -Contenuti informativi della patente
1.  Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:
a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d)  punteggio attribuito al momento del rilascio;
e)  punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f)  esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di  natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Con provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita’ di ostensione delle informazioni di cui al presente articolo ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 51, comma 1 bis,  del  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e  di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque limitatamente alle informazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1, per un tempo non superiore a cinque anni dall’iscrizione sul portale.

Art. 3 – Presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente
1. Il provvedimento cautelare di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e’ adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
2.  Se nei cantieri di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o piu’ lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave, l’adozione del provvedimento di cui al comma 1 e’ obbligatoria, fatta salva la diversa  valutazione  dell’Ispettorato  adeguatamente  motivata.
L’accertamento degli  elementi  oggettivi  e  soggettivi  della fattispecie finalizzato all’adozione del provvedimento di cui al comma 1 tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul  luogo  e  nelle  immediatezze  del  sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni.
3.  Nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilita’ permanente di uno o piu’ lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave, la sospensione puo’ essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all’articolo 14 del  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all’articolo 321 del codice di procedura penale.
4. La durata della sospensione della patente, comunque  non superiore a 12 mesi, e’ determinata tenendo conto della gravita’ degli infortuni nonche’ della gravita’ della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
5.  In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica  del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attivita’ lavorativa presso il cantiere ove si e’ verificata la violazione.
6.  L’INAIL mette a disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.

Art. 4 – Attribuzione dei crediti
1. Al rilascio della patente e’ attribuito un punteggio di 30 crediti.
2.  Il punteggio di cui al comma 1 puo’ essere incrementato ai sensi dell’articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.

Art. 5 – Criteri di attribuzione di crediti ulteriori
1.  I crediti di cui all’articolo 4, comma 1, possono essere incrementati ai sensi dei seguenti commi.
2. In ragione della storicita’ dell’azienda, possono  essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al presente decreto.
3.  In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente e’ incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.
4. Nei casi e con le modalita’ previste dalla tabella allegata al presente decreto, possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:
a) fino a 30 crediti per attivita’, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
1) possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
2) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attivita’ di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalita’ di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile»;
3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla lett. b), n. 2, del presente comma, di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
5) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell’Inail;
6) adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui e’ possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
7) almeno due visite in cantiere dal medico  competente affiancato dal RLST o RLS;
b) fino a 10 crediti per attivita’, investimenti o formazione nei seguenti casi:
1) dimensione dell’organico aziendale;
2) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
3) possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
4) applicazione di determinati  standard  contrattuali  e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attivita’ di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
5) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
6) riconoscimento dell’incentivo  da  parte  della  Cassa edile/Edilcassa  per  avere  denunciati  nel  sistema  Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
7) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonche’ sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilita’ dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalita’, e degli obiettivi di sostenibilita’ e responsabilita’ sociale, di  cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
8)  certificazione del regolamento interno delle  societa’ cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
5.  I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda di cui all’articolo 1 se il soggetto richiedente e’ gia’ in possesso del relativo requisito. Se il requisito  e’ conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell’articolo 1.
6. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
7. I flussi informativi per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti  sono  definiti  con  provvedimento  del  Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 6 – Sospensione dell’incremento dei crediti
1. Se sono contestate una o piu’ violazioni di cui all’Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e’ sospeso l’incremento di cui all’articolo 5, comma 3, fino alla decisione definitiva  sull’impugnazione,  ove  proposta,  salvo  che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento,  il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato  dall’organismo  paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o piu’ violazioni di cui all’Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l’incremento di cui all’articolo 5, comma 3, non si applica per un periodo di tre anni  decorrente  dalla  definitivita’  del provvedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 7 – Modalita’ di recupero dei crediti decurtati
1.  Nei casi di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti e’ subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai  rappresentanti  dell’INL  e  dell’INAIL,  tenuto  conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni  di  cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche’ dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si e’ verificata la predetta violazione,  e  della  eventuale realizzazione di uno o piu’ investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 4, lett. a).
2. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l’attivita’ svolta ai sensi del presente articolo, ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita’, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
3.  I flussi informativi per l’accreditamento dei crediti di cui al presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 8 – Ulteriori disposizioni
1. In caso di fusione, anche per incorporazione, dell’impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione e’  accreditato  il punteggio della societa’ titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
2.Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d’azienda in societa’ da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio  della  patente  del  soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
3. Le modalita’ di comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo sono individuate dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 9 – Copertura finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10 – Entrata in vigore
1.  Ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 settembre 2024
Il Ministro: Calderone
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione e del merito, del Ministero dell’universita’ e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2496
                                                            

 

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