Pareri di precontenzioso ANAC e processo amministrativo

A cura di Ornella Cutajar e Carla Ragionieri

4 Dicembre 2024
Modifica zoom
100%

La sentenza del Tar Calabria-Reggio Calabria, 18 novembre 2024, n. 689 

Non solo per le amministrazioni statali, ma anche per quelle che siano organizzate autonomamente, e tra esse certamente le autorità indipendenti come l’Anac, il patrocinio legale è riservato all’Avvocatura dello Stato, presso la quale devono quindi essere dirette le notificazioni degli atti giudiziari”.
“Chiarisce la Relazione allo Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici che l’art. 220 comma 1 d.lgs. n. 36/2023 (secondo cui «l’operatore economico che abbia richiesto il parere o vi abbia aderito lo può impugnare esclusivamente per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia») consente al solo “operatore economico (non anche alla stazione appaltante o ente concedente) che abbia richiesto il parere e vi abbia aderito di impugnarlo “esclusivamente per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”, dunque unicamente per profili sostanziali e non anche per vizi formali o procedurali nell’emissione del parere stesso: ciò in applicazione estensiva della regola di non annullabilità dettata in generale dall’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990. È chiara la ratio legislativa di un rafforzamento del parere, di cui l’operatore economico può ottenere l’annullamento in sede giudiziale solo quando esso sia “sbagliato” nella sostanza””. 
“La scelta della ricorrente di impugnare anche il parere non vincolante dell’ANAC, in uno all’atto applicativo che lo ha recepito (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 1621/2022; cfr. anche TAR Lazio Sez. I Quater n. 14802/2024, punto 25; TAR Sicilia, Catania, sez. III n. 1635/2024 punti 12.3. e 12.4.), non consente al Collegio di dichiarare, in limine, il difetto di legittimazione passiva dell’ANAC, estromettendola dal giudizio (TAR Sicilia, Palermo, sez. I n. 1788/2023; Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 2021, n. 425)”.

Il Parere di precontenzioso ANAC 6 novembre 2024, n. 505

“le condizioni dell’azione (legittimazione attiva, interesse diretto, concreto, attuale e tempestività) vanno verificate al momento della presentazione dell’istanza di precontenzioso”, per cui risulta legittima l’istanza di precontenzioso presentata in una fattispecie dove non erano ancora decorsi i termini per l’impugnazione in sede giurisdizionale di un bando di gara.

CONTINUA A LEGGERE….

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento