Fra le modifiche apportate, dal Correttivo al Codice dei Contratti, troviamo il nuovo c.14/bis dell’art.95 che testualmente recita“ In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta.”
Una disposizione dalle molteplici criticità operative poiché non supportata da alcuna motivazione che possa dar contezza della ratio legis. Norma che, ricordiamo, non è stata sottoposta al preventivo parere del Consiglio di Stato e di ANAC (audizione 29/03/2017) e che ritroviamo, per la prima volta, nei pareri “fotocopia” delle Commissioni Camera e Senato.
Peraltro il Codice non riporta alcuna definizione in merito alle c.d.“opere aggiuntive” il che amplifica l’incertezza applicativa della norma riporta al c.14/bis dell’art.95. Infatti le uniche definizioni presenti nel Codice riguardano il significato dato ad «opera» e «lavori». Quindi nell’attesa che ANAC si pronunci sul comma 14/bis siamo “costretti” ad ipotizzare un’interpretazione usando i consueti criteri.
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