L’art. 283 (Selezione delle offerte), comma 3, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 statuisce infatti che : «In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall’articolo 284».
Tale previsione che impone che i punteggi siano letti in seduta pubblica, è stata disapplicata dalla commissione giudicatrice.
Infatti, all’apertura delle buste con le offerte tecniche, non era stata data pubblica lettura dei punteggi per le stesse offerte tecniche prima di procedere all’apertura delle buste con l’offerta economica, malgrado l‘inerente obbligo di cui al detto art. 283 (e dell’art. 15 del disciplinare di gara) e senza nemmeno riportarli nel pubblico verbale.
Ad avviso del Consiglio di Stato, è dunque palese il vulnus alla garanzia della trasparenza delle operazioni e alla prevenzione della commisione tra le valutazioni dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
Il Consiglio inoltre, nella sentenza, in tema di interesse a ricorrere, osserva che la nozione di interesse strumentale è connessa al rapporto di utilità tra l’accertata legittimazione al ricorso e la domanda formulata dall’attore (Cons. Stato, Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4).
Nel caso di specie, l’essersi doluti di vizi che coinvolgono l’intero svolgimento della procedura conclusasi sfavorevolmente per l’interessata, porta, ad avviso del Consiglio, ad ammettere la sussistenza del suo interesse alla riedizione della procedura, se sono rilevabili in concreto ragionevoli possibilità di ottenere l’utilità richiesta. Interesse che si concretizza nel partecipare a una gara in cui svolgimento non sia inficiato da vizi procedimentali, omissioni o disapplicazioni di regole delle pubbliche gare, con particolare riguardo alla pubblicità ed ai conflitti di interesse nella stazione appaltante.
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