La questione riguardava l’esclusione da una gara di un’impresa che aveva presentato un’offerta economica incerta.
Il Collegio dopo aver prontamente richiamato l’art. 46, comma 1. bis, d.lgs. 163/2006, che dispone: «La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti… nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta», si è soffermato ad analizzare i limiti entro i quali la stessa stazione appaltante può utilizzare lo strumento del soccorso istruttorio.
Su quest’ultimo punto, il Collegio ha osservato che l’Adunanza Planaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9/2014, ha chiarito che il soccorso istruttorio è volto a dare rilievo al principio del favor partecipationis e della semplificazione, ciò, però, all’interno di limiti rigorosamente determinati, quale, ad esempio, quello dettato dal principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, per il quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione.
In particolare, l’AP ha precisato come il ‘soccorso istruttorio’ non possa essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta, sicché non può essere consentita al concorrente la possibilità di completare l’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali o refusi.
Bisogna dunque analizzare di volta in volta se si è di fronte ad un mero errore materiale o ad un refuso.
Il provvedimento precisa che l’errore materiale consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve emergere ictu oculi. In definitiva, l’errore materiale non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare in toto l’esposizione del giudizio alla sua manifestazione.
Nel caso sottoposto al proprio esame, il Collegio ha ritenuto non trattarsi di errore materiale, in quanto l’offerta, infatti, risulta formulata sulla base di elementi non convergenti, dal momento che il prezzo complessivo non può essere il risultato dalla formula indicata dalla lex specialis in considerazione dei singoli prezzi indicati dallo stesso offerente. La specifica formula in questione consente combinazioni molteplici, il che impedisce di ritenere che si sia in presenza di un mero errore di calcolo e non, invece, di un errore concettuale.
Si osserva come in questo caso rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione verificare se si sia in presenza di un mero errore materiale.
Valutazione che, come recente giurisprudenza ha ribadito, può essere sindacata dal giudice amministrativo nei consueti limiti della verifica della sua irragionevolezza od illogicità (cfr. Cons. St., Sez. V, 27 marzo 2015, n. 1601).
In definitiva il Collegio, ha ritenuto legittimo il comportamento della commissione, che correttamente ha ritenuto ambigua l’offerta, rilevandone l’incertezza assoluta, stante la divergenza tra il prezzo complessivo ed i prezzi per i singoli servizi e l’impossibilità di una riconduzione ad unità dell’offerta sulla base di una mera correzione di errore materiale.
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