Lo ha chiarito il Tar per il Piemonte con la sentenza n.61 del 23 gennaio 2020, chiamato a pronunciarsi sul ricorso avverso una gara d’appalto bandita dall’Asl di Novara.
Il ricorso era proposto dalla società titolare di una convenzione con la Centrale di Committenza del Piemonte per la fornitura di mezzi di contrasto per le prestazioni diagnostiche, cui aveva aderito anche l’Asl di Novara.
Le ragioni poste a fondamento del ricorso erano da ricercarsi nella circostanza che l’Asl di Novara, dopo aver autonomamente deciso di smettere di approvvigionarsi dei mezzi di contrasto di cui alla convenzione, aveva bandito un’autonoma gara per l’appalto di forniture, lavori e servizi per la risonanza magnetica e la tomografia comprensiva anche della fornitura di mezzi di contrasto per prestazioni diagnostiche.
Le motivazioni addotte a supporto di una simile decisione erano sostanzialmente di due tipi: 1) questa gara d’appalto avrebbe comportato un risparmio di spesa, oltre che migliori risultati in termini prestazionali; 2) l’obbligo di preferire la convenzione in essere alla una nuova gara d’appalto si avrebbe solo nelle ipotesi di “necessaria identità” tra l’oggetto delle due procedure (a parere dell’Asl, nel caso di specie, mancherebbe questo requisito in quanto la prima procedura ha ad oggetto un appalto misto di lavori, forniture e servizi, mentre la seconda soltanto forniture di liquido di contrasto).
Il Tar ha, tuttavia, chiarito che “secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la gara centralizzata per la stipulazione di una convenzione rappresenta lo strumento elettivo per realizzare significativi risparmi di spesa, ottenuti grazie al bagaglio informativo e all’esperienza pratica acquisiti sul territorio regionale ed alle economie di scala conseguenti al maggior volume della prestazione, a prescindere dalla circostanza che una singola A.s.l. riesca ad ottenere condizioni più vantaggiose nel mercato di riferimento (Consiglio di Stato, sezione III, 7 settembre 2015, n. 4133; 7 maggio 2015, n. 2288). Pertanto nessun rilievo può essere attribuito alla convenienza economica o gestionale derivante dall’espletamento della gara, rispetto all’approvvigionamento effettuato in attuazione della convenzione vincolante”.
Questo vale a maggior ragione considerando che l’Asl non aveva rispettato nessuna delle procedure previste dalla legge per derogare alla regola generale: non aveva ottenuto la motivata autorizzazione dell’organo amministrativo apicale, non aveva dunque trasmesso alcuna autorizzazione alla Corte dei Conti (articolo 1, comma 510, l. n. 208. 28/2015).
Anche l’assunto in base al quale l’obbligo di attuare la convenzione si avrebbe solo nelle ipotesi di necessaria identità tra l’oggetto delle due procedure è stato ritenuto privo di fondamento “ove infatti si accogliesse tale tesi, l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente per mezzo delle convenzioni vigenti, che si pone come un limite alla discrezionalità degli enti appartenenti al Servizio Sanitario, verrebbe agevolmente eluso mediante il semplice accorpamento di prestazioni eterogenee in un unico lotto di gara”.
Per queste ragioni il ricorso avverso la gara d’appalto bandita dall’Asl di Novara veniva accolto.
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