Obbligo di motivare la deroga alla rotazione anche nel caso di procedure negoziate formalmente aperte

Commento alla sentenza TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, del 16 settembre 2019, n. 376

Stefano Usai 25 Settembre 2019
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Una rigorosa riflessione giurisprudenziale sulle implicazioni dell’obbligo di rotazione  – a ben vedere, fondata sul dato normativo – sembra emergere dal recente pronunciamento del TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, con la sentenza del 16 settembre 2019, n. 376.

La pronuncia in esame prende in considerazione una procedura negoziata <<per l’affidamento dell’appalto sotto-soglia, avente ad oggetto il servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati in edifici comunali per il biennio 30 giugno 2019- 31 dicembre 2020, da aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo più basso>>.

La procedura si è fondata su un avviso pubblico a manifestare interesse – su cui poi si sarebbero innestati gli inviti formulati dal RUP – sostanzialmente e formalmente aperto ad ogni operatore che, nei termini di presentazione delle offerte, risultasse “iscritto” al mercato elettronico (in questo modo si esprime l’avviso).

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