I dipendenti pubblici, per espletare le attività qualificate di ingegnere, architetto, geometra, non devono essere iscritti ai relativi ordini o collegi.
Ciò lo si evince dalla normativa, dalla giurisprudenza nonché dalla dottrina di riferimento.
Nello specifico esiste, invece, un generale divieto di iscrizione agli albi professionali in ossequio al principio di esclusività del rapporto lavorativo.
Infatti, diversamente dagli avvocati, gli ingegneri ed architetti non hanno la possibilità di iscriversi in un albo speciale dedicato ai dipendenti pubblici e, allorquando iscritti, non sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine se non per quanto riguarda l’esercizio della libera professione, sicché l’“iscrizione all’albo non avrebbe nessuno scopo.” (Cons. di Stato, sez. V, 23 maggio 1997, n. 527).
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