Non vi sono dubbi che, in materia di contratti della P.A., la stipulazione in forma scritta è necessaria a pena di nullità e, conseguentemente, deve escludersi la possibilità di una rinnovazione tacita.
Tuttavia, in caso di stipulazione in forma scritta di un contratto originario che preda la proroga in assenza di disdetta, la forma scritta non è richiesta trattandosi di una prosecuzione di un contratto scritto prevedente il tacito rinnovo per una durata predeterminata. Sono queste le indicazioni della Cassazione (Ordinanza n.26026/2023).
I fatti
Una società assicuratrice ha chiesto ad una società in house il pagamento dei premi non liquidati, nonostante la prosecuzione del contratto per mancata disdetta nei termini. La questione è giunta davanti al giudice civile per il relativo pagamento, opponendosi la società all’espresso divieto stabilito dal codice dei contratti secondo cui era da considerarsi nullo il rinnovo del contratto.
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