In sintesi, la norma prevede l’obbligatoria previsione negli atti di gara della clausola di revisione dei prezzi e una dinamica semplificata per ottenere la compensazione sulle variazioni di prezzo dei materiali da costruzione.
L’adeguamento dei prezzi
Il primo comma dell’articolo citato impone l’inserimento – fino al 31 dicembre 2023, al fine di far fronte alle ricadute economiche determinate dalla situazione pandemiale -, nei bandi o negli avvisi (nel caso di procedura negoziata) pubblicati successivamente all’entrata in vigore del decreto in argomento di “clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1”.
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