Nuovo Codice: i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei SIA

A cura di Beatrice Armeli

Beatrice Armeli 27 Gennaio 2023
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Ritorniamo a guardare all’attuale testo del nuovo Codice, approvato il 16 dicembre 2022 dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare, in attuazione dell’art. 1 della l. 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, e bollinato da parte della Ragioneria Generale dello Stato lo scorso 9 gennaio.

L’art. 66 individua gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, conservando nella sostanza immutato l’art. 46 del d.lgs. 50/2016.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce, in particolare, che, per la partecipazione alle procedure di affidamento ivi indicate, i predetti soggetti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell’Allegato II.12, precisando altresì che, in ogni caso, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, i cui requisiti minimi sono anch’essi stabiliti nel predetto Allegato.

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