L’art. 66 individua gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, conservando nella sostanza immutato l’art. 46 del d.lgs. 50/2016.
Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce, in particolare, che, per la partecipazione alle procedure di affidamento ivi indicate, i predetti soggetti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell’Allegato II.12, precisando altresì che, in ogni caso, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, i cui requisiti minimi sono anch’essi stabiliti nel predetto Allegato.
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