L’art. 68, infatti, nel disciplinare l’istituto del raggruppamento temporaneo tra imprese, ha soppresso la distinzione tra raggruppamento orizzontale e quello verticale, contenuto nell’art. 48 del Codice del 2016.
Nella “nuova” disciplina l’RTI rileva solo ai fini della presentazione di un’offerta tra più imprese, possibile attraverso il conferimento di un mandato collettivo ad una di esse, senza richiedere ulteriori requisiti, e prevedendo la responsabilità solidale per tutto l’appalto, in modo indistinto tra i singoli partecipanti all’RTI.
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