Nuovo codice appalti: l’esecuzione d’urgenza non può precedere l’aggiudicazione

A cura di Luigi Oliveri

Luigi Oliveri 29 Febbraio 2024
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L’esecuzione in via d’urgenza nel regime del d.lgs. 36/2023 non può essere ordinata nelle more dei controlli dei requisiti dell’operatore economico aggiudicatario, ma necessariamente sempre dopo.

Il parere di precontenzioso del 31 gennaio 2024, n. 51 emesso dall’ANAC appare affetto da una serie di profondi quanto gravi travisamenti interpretativi, tali da indurre le PA ad ulteriori situazioni di caos ed errori nelle scelte operative.

Il parere ha affrontato un tema fondamentale: comprendere “se l’Amministrazione potesse pretendere l’esecuzione anticipata dell’appalto in assenza di un formale provvedimento di aggiudicazione definitiva e, conseguentemente, se sia legittimo il provvedimento di revoca adottato a seguito della contestata inerzia della società istante pur a seguito di numerosi solleciti formali e non”.

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