La strada verso la stipulazione del contratto e l’avvio effettivo dei lavori è complessa e delicata, nonché irta di adempimenti, che attraversano trasversalmente sia la fase di preparazione della gara, sia la sua gestione e, soprattutto, il sub procedimento riferito all’aggiudicazione.
Intento della normativa (> il testo approvato nel C.d.M. di giovedì 3 marzo) è imporre alle amministrazioni appaltanti una serie di termini dilatori prima di stipulare il contratto o di avviare l’esecuzione d’urgenza delle prestazioni, ad una duplice garanzia. La prima consiste nel fare in modo che la pubblica amministrazione avvii i propri contratti quando è ragionevolmente certa dell’acquiescenza delle aziende partecipanti alla gara in merito alla sua regolarità, sì da evitare contenziosi successivi, potenzialmente in grado di inficiare l’efficacia stessa del contratto.
La seconda garanzia è rivolta agli imprenditori: il codice dei contratti, assegna loro uno spazio di tempo predeterminato per agire nei confronti dell’amministrazione appaltante, potendo vantare la legittima pretesa che l’amministrazione non ponga in essere atti in qualsiasi modo lesivi della propria posizione. Come, ad esempio, aggiudicazioni e stipulazioni avventate, oppure consegne in via d’urgenza che poi pregiudichino l’aspettativa economica del legittimo aggiudicatario.
Naturalmente, le procedure di affidamento dei contratti pubblici si svolgono nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal codice dei contratti e dalle altre norme vigenti.
1.1. Provvedimento a contrattare
Verificata l’esistenza dell’atto di programmazione necessario e, ovviamente della disponibilità finanziari, l’atto che innesca la procedura è il provvedimento a contrattare. Il codice stablisce che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, “decretano o determinano di contrarre”. La norma (articolo 32, comma 2) qualifica indirettamente ma in maniera chiara il provvedimento a contrattare come atto gestionale, proprio dei dirigenti o responsabile di servizio, riferendosi a provvedimenti qualificati come “decreti” o “determine”, tipicamente appartenenti alla sfera dei dirigenti.
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