La nuova disciplina, in particolare quella declinata nei commi 8 e 9 della norma in parola si pone in continuità, a ben valutare, solo con le norme omologhe contenute nell’art. 32 del codice del 2016 con una prescrizione specifica per il sottosoglia.
L’esecuzione in via d’urgenza
Se le nuove disposizioni si pongono in continuità con quelle codicistiche (codice del 2016) presentano, evidentemente, una discontinuità forte con il d.l. 76/2020 ed in specie con l’articolo 8, comma 1 lett. a) destinato ad essere applicato nel periodo emergenziale (ed in proroga per il PNRR almeno fino al 31/12/2023).
La discontinuità è data dal fatto che l’esecuzione in via d’urgenza emergenziale (per intenderci la fattispecie disciplinata appunto dall’articolo 8 citato), prevista in via generale, è ammessa (si oserebbe dire, imposta) nelle more della verifica dei requisiti.
Tale dinamica, non è presente né nel codice del 2016 e, pertanto, neppure nelle nuove previsioni di cui si dirà.
Nelle fattispecie codicistiche, pertanto, l’esecuzione in via d’urgenza è ammessa ante stipula del contratto ma solo dopo la verifica (positiva) dei requisiti.
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